Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Nell'ambito dei programmi ammissibili di cui all'art. 4, possono beneficiare delle agevolazioni: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i centri di ricerca. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare programmi anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di valore non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). 3. Possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da piu' soggetti un numero massimo di imprese beneficiarie, comprendenti il capofila ed i co-proponenti: a) pari a tre, nel caso dei progetti presentati a valere sulla procedura a sportello di cui all'art. 9, comma 1, lettera a); b) pari a cinque, nel caso dei progetti presentati a valere sulla procedura negoziale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b). 4. I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico. 5. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 9, comma 4, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; d) disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l'impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati; e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico; g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 6. Nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 23 febbraio 2015 di cui in premessa, le imprese beneficiarie, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 4, devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice, attestata sulla base di quanto previsto al comma 5 dello stesso art. 9. 7. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.