Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Nell'ambito dei programmi ammissibili di cui all'art. 4, possono
beneficiare delle agevolazioni: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i centri di ricerca. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare programmi  anche
congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto  capofila  e
fermo restando un importo progettuale a carico  di  ciascuna  impresa
partecipante  di   valore   non   inferiore   a   euro   3.000.000,00
(tremilioni/00). 
  3. Possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da piu'
soggetti un numero massimo di imprese beneficiarie,  comprendenti  il
capofila ed i co-proponenti: 
    a) pari a tre, nel caso dei progetti presentati  a  valere  sulla
procedura a sportello di cui all'art. 9, comma 1, lettera a); 
    b) pari a cinque, nel caso dei progetti presentati a valere sulla
procedura negoziale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b). 
  4. I programmi  congiunti  devono  essere  realizzati  mediante  il
ricorso allo strumento  del  contratto  di  rete  o  ad  altre  forme
contrattuali di collaborazione, quali, a titolo  esemplificativo,  il
consorzio e l'accordo di partenariato. Il  contratto  di  rete  o  le
altre forme contrattuali di  collaborazione  devono  configurare  una
concreta  collaborazione  che  sia  stabile   e   coerente   rispetto
all'articolazione delle  attivita',  espressamente  finalizzata  alla
realizzazione del programma proposto. In  particolare,  il  contratto
deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,
del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con  il  Ministero
dello sviluppo economico. 
  5. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda di cui all'art. 9,  comma  4,  devono  possedere  i  seguenti
requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel  registro  delle
imprese. I soggetti non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   Stato   di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese;  per
tali soggetti, inoltre, fermo restando  il  possesso,  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di   agevolazione,   degli   ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di  almeno  un'unita'
locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli  adempimenti  di
cui  all'art.  9,  terzo  comma,  primo  periodo,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; 
    d) disporre di  almeno  due  bilanci  approvati  ovvero,  per  le
imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno  due
dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora  l'impresa  richiedente
le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli
articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  o  sia   controllata   da
un'impresa  che  abbia  redatto  il  bilancio  consolidato,   si   fa
riferimento a tali bilanci ai fini della verifica  della  sussistenza
del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati; 
    e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    f) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
    g) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 
  6. Nel rispetto  del  principio  di  ripartizione  del  rischio  di
credito  stabilito  dall'art.  3,  commi   1   e   2,   del   decreto
interministeriale 23 febbraio 2015 di cui  in  premessa,  le  imprese
beneficiarie,  alla  data   di   presentazione   della   domanda   di
agevolazioni di cui all'art. 9, comma 4,  devono  aver  ricevuto  una
positiva valutazione del merito di credito  da  parte  di  una  banca
finanziatrice, attestata sulla base di quanto  previsto  al  comma  5
dello stesso art. 9. 
  7. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
vigente alla data di presentazione della domanda; 
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.