Art. 4 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attivita' di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l'industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalita' del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di: a) decarbonizzazione dell'economia; b) economia circolare; c) riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; d) rigenerazione urbana; e) turismo sostenibile; f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico. 2. Le attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. 3. Le attivita' di industrializzazione: a) devono avere elevato contenuto di innovazione e sostenibilita', ed essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In ogni caso, l'industrializzazione non deve consistere in meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa; b) devono includere investimenti in attivi materiali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), che mantengono la loro funzionalita' rispetto al progetto agevolato per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; c) possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito di un programma integrato presentato per l'ottenimento di agevolazioni a valere sulla presente misura, ferma restando la separazione dei progetti, delle attivita' e delle relative spese e costi ai sensi dell'art. 5, comma 3. Nel caso in cui il progetto sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni, l'industrializzazione puo' riguardare lo sviluppo industriale e l'applicazione dei risultati di pregresse attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente all'impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell'ambito di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda, e comprovati in tale sede. 4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale; b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), secondo il limite previsto per ciascuna procedura attuativa di cui all'art. 9, comma 1; c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del programma si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso dei programmi integrati di cui al comma 3, lettera c), le attivita' di industrializzazione devono essere in ogni caso avviate successivamente a quelle di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che abbia coerenza temporale e industriale. Nel caso in cui il progetto di industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni di cui al comma 3, lettera c), la data di avvio deve essere in ogni caso successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazioni; d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi per le attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a dodici mesi per quelle di industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi; e) contribuire al perseguimento di uno o piu' obiettivi di cui al comma 1, nell'ambito delle tematiche applicative individuate con i provvedimenti applicativi secondo quanto previsto al comma 7. 5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 6. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'art. 2, comma 4, tutti i soggetti che propongono un programma in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle PMI, o devono realizzare lo stesso mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. 7. Le tematiche applicative degli interventi sono individuate con i provvedimenti applicativi avuto particolare riguardo al quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico e agli orientamenti strategici adottati a livello nazionale ed europeo, anche tenendo conto delle finalita' indicate da programmi comunitari volti ad accrescere la sostenibilita', l'innovazione e la competitivita' delle imprese ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2013 citato in premessa. 8. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.