Art. 4 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al  sostegno  degli  interventi  agevolativi  i
programmi di  innovazione  sostenibile  che  prevedano  attivita'  di
ricerca industriale, sviluppo sperimentale  e/o,  limitatamente  alle
PMI, l'industrializzazione dei risultati della  ricerca  e  sviluppo,
che siano coerenti con le finalita' del Green and Innovation Deal con
particolare riguardo agli obiettivi di: 
    a) decarbonizzazione dell'economia; 
    b) economia circolare; 
    c)  riduzione  dell'uso  della  plastica  e  sostituzione   della
plastica con materiali alternativi; 
    d) rigenerazione urbana; 
    e) turismo sostenibile; 
    f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio  derivanti
dal cambiamento climatico. 
  2. Le attivita' di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale
devono essere  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi
o servizi esistenti. 
  3. Le attivita' di industrializzazione: 
    a)   devono   avere   elevato   contenuto   di   innovazione    e
sostenibilita', ed essere volte a diversificare la produzione di  uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a  trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento
esistente. In ogni caso, l'industrializzazione non deve consistere in
meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa; 
    b) devono includere  investimenti  in  attivi  materiali  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera a), che mantengono la loro funzionalita'
rispetto al progetto agevolato per  almeno tre  anni  dalla  data  di
erogazione a saldo delle agevolazioni; 
    c) possono essere ammesse  distintamente  ovvero  insieme  ad  un
progetto di ricerca industriale e sviluppo  sperimentale  nell'ambito
di  un  programma   integrato   presentato   per   l'ottenimento   di
agevolazioni a  valere  sulla  presente  misura,  ferma  restando  la
separazione dei progetti, delle attivita' e delle  relative  spese  e
costi ai sensi dell'art. 5, comma 3. Nel caso in cui il progetto  sia
presentato distintamente, al di fuori di un  programma  integrato  di
agevolazioni,  l'industrializzazione  puo'  riguardare  lo   sviluppo
industriale e l'applicazione dei risultati di pregresse attivita'  di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti  internamente
all'impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell'ambito
di progetti distinti e separati da quello oggetto  della  domanda,  e
comprovati in tale sede. 
  4. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  i  programmi
devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art.  3  nell'ambito
di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel  territorio
nazionale; 
    b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro
3.000.000,00 (tremilioni/00) e non  superiori  a  euro  40.000.000,00
(quarantamilioni/00),  secondo  il  limite  previsto   per   ciascuna
procedura attuativa di cui all'art. 9, comma 1; 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la  revoca,  non  oltre tre
mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data  di  avvio
del programma si intende la data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che
renda  irreversibile  l'investimento  oppure  la   data   di   inizio
dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale  condizione
si  verifichi  prima.  La  predetta  data  di   avvio   deve   essere
espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a
trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di  avvio  ovvero,
qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta  giorni  dal
provvedimento  di  ammissione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  una
specifica dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel
caso dei programmi integrati di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  le
attivita' di industrializzazione devono essere in ogni  caso  avviate
successivamente  a  quelle  di   ricerca   industriale   e   sviluppo
sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che  abbia  coerenza
temporale  e  industriale.  Nel  caso   in   cui   il   progetto   di
industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori  di  un
programma integrato di agevolazioni di cui al comma 3, lettera c), la
data di avvio deve  essere  in  ogni  caso  successiva  a  quella  di
presentazione della domanda di agevolazioni; 
    d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi per le attivita' di  ricerca  industriale  e  sviluppo
sperimentale,  e  non  superiore  a  dodici  mesi   per   quelle   di
industrializzazione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario,
il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una proroga  del
termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi; 
    e) contribuire al perseguimento di uno o piu' obiettivi di cui al
comma 1, nell'ambito delle tematiche applicative  individuate  con  i
provvedimenti applicativi secondo quanto previsto al comma 7. 
  5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente
decreto, gli  interventi  subordinati  all'impiego  preferenziale  di
prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il
sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi  terzi  o
Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di
distribuzione all'estero o  ad  altre  spese  correnti  connesse  con
l'attivita' d'esportazione. 
  6. Ai fini dell'accesso alla riserva di cui all'art.  2,  comma  4,
tutti i soggetti che  propongono  un  programma  in  forma  congiunta
devono appartenere alla categoria delle PMI, o devono  realizzare  lo
stesso mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. 
  7. Le tematiche applicative degli interventi sono individuate con i
provvedimenti applicativi avuto particolare  riguardo  al  quadro  di
riferimento  programmatico  per  lo  sviluppo  tecnologico   e   agli
orientamenti strategici adottati  a  livello  nazionale  ed  europeo,
anche tenendo conto delle finalita' indicate da programmi  comunitari
volti  ad  accrescere   la   sostenibilita',   l'innovazione   e   la
competitivita' delle imprese ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto
dall'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo 2013 citato in premessa. 
  8. Gli interventi finanziati ai sensi  del  presente  decreto  sono
identificati dal Codice unico di progetto  (CUP),  ove  previsto,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.