Art. 5 Spese e costi ammissibili 1. Nel caso delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento GBER, le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a: a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali relative al progetto; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Nel caso delle attivita' di industrializzazione, sono ammissibili, nel rispetto delle relative disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento GBER, i costi sostenuti dalle PMI, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi: a) all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali; b) all'acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprieta' intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unita' produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni; c) all'acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. 3. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, con distinzione delle attivita' di ricerca e sviluppo da quelle di industrializzazione. Inoltre, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, i costi sostenuti per sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca industriale (RI), mentre nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, devono rilevarsi separatamente i costi relativi agli investimenti materiali e immateriali, e quelli relativi alle consulenze. 4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. 5. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso. 6. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 7. Le spese ed i costi devono rispettare le condizioni di ammissibilita' definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresi' i relativi criteri di determinazione e rendicontazione. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere in aggiunta previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa applicabile in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.