Art. 5 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1. Nel caso delle  attivita'  di  ricerca  industriale  e  sviluppo
sperimentale, sono ammissibili, nel rispetto  delle  disposizioni  di
cui all'art. 25 del Regolamento  GBER,  le  spese  e  i  costi  delle
imprese beneficiarie relativi a: 
    a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici,
ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in  cui  sono
impiegati nelle attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo  oggetto  del
progetto, con esclusione del personale con  mansioni  amministrative,
contabili e commerciali; 
    b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; 
    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per
l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali relative al progetto; 
    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2.  Nel  caso  delle   attivita'   di   industrializzazione,   sono
ammissibili, nel rispetto delle relative  disposizioni  di  cui  agli
articoli 17 e 18 del Regolamento GBER, i costi sostenuti  dalle  PMI,
strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi: 
    a)  all'acquisto  di   nuove   immobilizzazioni   materiali   che
riguardino  macchinari,  impianti  e  attrezzature,  ivi  compresi  i
programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo  dei  predetti
beni materiali; 
    b) all'acquisizione di immobilizzazioni  immateriali  relative  a
brevetti di nuove  tecnologie  di  prodotti  e  processi  produttivi,
know-how o  altre  forme  di  proprieta'  intellettuale,  diritti  di
licenza  di  sfruttamento  o  di  conoscenze   tecniche   anche   non
brevettate,   che   devono    essere    ammortizzabili,    utilizzate
esclusivamente   nelle   unita'   produttive    destinatarie    delle
agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato  da  terzi  che  non
hanno relazioni con l'acquirente, e devono  figurare  nell'attivo  di
bilancio dell'impresa per almeno tre anni; 
    c)  all'acquisizione  di  servizi  di  consulenza,  prestati   da
consulenti  esterni,  di  natura  non  continuativa  o  periodica,  e
comunque  diversi  dai  costi  di  esercizio  ordinari   dell'impresa
connessi ad  attivita'  regolari  quali  la  consulenza  fiscale,  la
consulenza legale o la pubblicita'. 
  3.  Il  soggetto  beneficiario  deve  dotarsi  di  un  sistema   di
contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a
tenere separate tutte le transazioni relative al progetto  agevolato,
con distinzione delle attivita' di ricerca e sviluppo  da  quelle  di
industrializzazione. Inoltre, nell'ambito delle attivita' di  cui  al
comma 1, i costi sostenuti  per  sviluppo  sperimentale  (SS)  devono
essere  rilevati  separatamente  da  quelli  sostenuti  per   ricerca
industriale (RI), mentre nell'ambito delle attivita' di cui al  comma
2, devono rilevarsi separatamente i costi relativi agli  investimenti
materiali e immateriali, e quelli relativi alle consulenze. 
  4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore
a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. 
  5. Sono ammissibili unicamente le  spese  e  i  costi  relativi  al
programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso. 
  6. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese
e ai costi  ammessi  deve  essere  conservata,  ai  sensi  di  quanto
previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni  dal
pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di
spesa devono essere conservati sotto forma di originali  o,  in  casi
debitamente giustificati, sotto forma  di  copie  autenticate,  o  su
supporti per i  dati  comunemente  accettati,  comprese  le  versioni
elettroniche  di  documenti  originali  o   i   documenti   esistenti
esclusivamente in versione elettronica. 
  7.  Le  spese  ed  i  costi  devono  rispettare  le  condizioni  di
ammissibilita' definite  con  i  provvedimenti  applicativi,  che  ne
individuano  altresi'  i  relativi  criteri   di   determinazione   e
rendicontazione. Ulteriori  limiti  e  condizioni  di  ammissibilita'
delle  spese  possono  essere  in  aggiunta  previsti  qualora  siano
utilizzate risorse a valere  sulla  programmazione  comunitaria,  nel
rispetto della normativa applicabile  in  materia  di  ammissibilita'
delle spese per programmi cofinanziati.