Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni concedibili non possono in alcun caso superare i
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 17,
18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di  aiuti  in
cui le attivita' progettuali  ricadono.  Nel  rispetto  dei  predetti
limiti, a sostegno della realizzazione dei programmi, possono  essere
concesse agevolazioni nella forma: 
    a) del finanziamento agevolato a valere sulle  risorse  del  FRI,
per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili  non
inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento; 
    b) del contributo a fondo perduto, per  una  percentuale  massima
delle spese e dei costi ammissibili: 
      i) pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e  per
l'acquisizione  delle  prestazioni  di   consulenza   relative   alle
attivita' di industrializzazione; 
      ii) pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per
l'acquisizione delle  immobilizzazioni  oggetto  delle  attivita'  di
industrializzazione. 
  2. Il finanziamento  agevolato  ed  il  contributo  possono  essere
concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente  in  concorso
tra  loro.  La  concessione  del  contributo  e'   subordinata   alla
deliberazione  del  finanziamento  agevolato   nel   rispetto   delle
condizioni  di  accesso  al  FRI  di  cui  al  presente  decreto;  la
concessione del contributo decade in  caso  di  mancata  stipula  del
contratto unico di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4. 
  3. L'agevolazione derivante dal  finanziamento  agevolato  e'  pari
alla  differenza  tra   gli   interessi   calcolati   al   tasso   di
attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere  al  tasso
agevolato di  cui  all'art.  8,  comma  2.  In  particolare,  per  la
quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del  finanziamento
agevolato, il tasso di riferimento deve essere  definito,  a  partire
dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinato  ai  sensi  del  presente
articolo, superi l'intensita' massima stabilita dagli articoli 17, 18
e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in  cui
le  attivita'  progettuali  ricadono,  l'importo  del  contributo  e'
ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensita' applicabile. 
  5.  La  determinazione  di  concessione   delle   agevolazioni   e'
subordinata   alla   notifica   individuale   e    alla    successiva
autorizzazione da parte della Commissione europea qualora: 
    a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili
riconducibili  all'attivita'  di   ricerca   industriale,   l'importo
dell'aiuto sia superiore a 20 milioni  di  euro  per  impresa  e  per
progetto. Tale condizione e'  soddisfatta  quando  piu'  della  meta'
delle spese e dei costi ammissibili del progetto  riguarda  attivita'
che rientrano nella categoria della ricerca industriale; 
    b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili
riconducibili  all'attivita'  di  sviluppo  sperimentale,   l'importo
dell'aiuto sia superiore a 15 milioni  di  euro  per  impresa  e  per
progetto. Tale condizione e'  soddisfatta  quando  piu'  della  meta'
delle spese e dei costi ammissibili del progetto  riguarda  attivita'
che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale; 
    c) per i progetti di  industrializzazione,  l'importo  dell'aiuto
sia superiore a 7,5 milioni di euro per impresa e  per  progetto  nel
caso degli investimenti, e a 2 milioni di  euro  per  impresa  e  per
progetto nel caso dei servizi di consulenza. 
  6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre
2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella  forma  di
benefici fiscali e di  garanzia  e  comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER. 
  7. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le
condizioni del Regolamento GBER, e possono essere concesse fino al 31
dicembre 2023,  fatte  salve  eventuali  proroghe  autorizzate  dalla
Commissione europea.