Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni concedibili non possono in alcun caso superare i limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 17, 18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in cui le attivita' progettuali ricadono. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno della realizzazione dei programmi, possono essere concesse agevolazioni nella forma: a) del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento; b) del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili: i) pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l'acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attivita' di industrializzazione; ii) pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l'acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attivita' di industrializzazione. 2. Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro. La concessione del contributo e' subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al presente decreto; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4. 3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui all'art. 8, comma 2. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l'intensita' massima stabilita dagli articoli 17, 18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in cui le attivita' progettuali ricadono, l'importo del contributo e' ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensita' applicabile. 5. La determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora: a) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 20 milioni di euro per impresa e per progetto. Tale condizione e' soddisfatta quando piu' della meta' delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attivita' che rientrano nella categoria della ricerca industriale; b) per i progetti con una prevalenza di spese e costi ammissibili riconducibili all'attivita' di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto sia superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto. Tale condizione e' soddisfatta quando piu' della meta' delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguarda attivita' che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale; c) per i progetti di industrializzazione, l'importo dell'aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso degli investimenti, e a 2 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso dei servizi di consulenza. 6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER. 7. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER, e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.