Art. 7 
 
                    Condizioni di accesso al FRI 
 
  1.  Al   finanziamento   agevolato   deve   essere   associato   un
finanziamento bancario, secondo i principi di  adeguata  ripartizione
del rischio di credito, individuati nel rispetto di  quanto  previsto
dall'art. 8. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento  bancario
costituiscono insieme il finanziamento. 
  2. Possono  beneficiare  del  finanziamento  agevolato  le  imprese
economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di  un
adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui al presente
articolo effettuate dalle banche finanziatrici. 
  3. Per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai  sensi
del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI  e
CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti  dalla
concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro: 
    a)  definiscono  gli  impegni  assunti  da   CDP,   dalla   banca
finanziatrice, dal Ministero dello sviluppo economico e dal  soggetto
gestore degli interventi in relazione alla procedura di concessione e
gestione del finanziamento; 
    b) prevedono procedure di valutazione del merito di  credito  per
la concessione del finanziamento coerenti con la  vigente  disciplina
bancaria in materia; 
    c) stabiliscono le procedure operative  per  la  concessione  del
finanziamento; 
    d) definiscono i modelli di attestazione  del  merito  creditizio
ovvero di disponibilita' a concedere il  finanziamento  bancario,  di
attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario  e  le
linee guida per la redazione del contratto di finanziamento; 
    e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla banca
finanziatrice e dei relativi allegati; 
    f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di  gestione
del finanziamento; 
    g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte
a  garantire  il  monitoraggio  e  la  trasparenza  degli  interventi
previsti dal presente decreto. 
  4. In fase di  concessione  ed  erogazione  del  finanziamento,  il
Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto  gestore  dallo
stesso  incaricato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  svolge   gli
adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle  domande
di  agevolazione,  secondo   quanto   stabilito   nei   provvedimenti
applicativi e nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  5. La  banca  finanziatrice  e'  individuata  da  ciascuna  impresa
richiedente le agevolazioni  nell'ambito  dell'apposito  elenco  reso
disponibile sui siti web del Ministero dello sviluppo  economico,  di
CDP  e  dell'ABI.  Nel  caso  di  progetti   o   programmi   proposti
congiuntamente da piu' imprese, in considerazione della  complessita'
dello  specifico  intervento,   le   banche   finanziatrici   possono
costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna. 
  6.  Le  banche  finanziatrici,   in   virtu'   dell'adesione   alla
convenzione: 
    a) assumono gli impegni relativi al mandato di cui  al  comma  3,
lettera  e),  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  relative   alla
valutazione del merito  creditizio  anche  per  conto  di  CDP,  alla
delibera  del  finanziamento  bancario,  nonche'  alla  stipula   del
contratto  di  finanziamento  e   all'erogazione   e   gestione   del
finanziamento, anche in nome e per conto di CDP; 
    b) secondo quanto  previsto  dai  provvedimenti  applicativi,  si
impegnano   a   rilasciare,   precedentemente   alla   delibera    di
finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti
istruttori e di  delibera  interni,  (i)  l'attestazione  del  merito
creditizio dell'impresa richiedente; ovvero  (ii)  l'attestazione  di
disponibilita' a concedere  il  finanziamento  bancario,  nell'ambito
complessivo del finanziamento; 
    c) si impegnano a stipulare, per  conto  di  CDP  e  per  proprio
conto, il contratto  di  finanziamento  entro  novanta  giorni  dalla
ricezione del provvedimento di ammissione  alle  agevolazioni,  fatta
salva la facolta' di una proroga del termine indicato non superiore a
novanta giorni. 
  7. CDP provvede al monitoraggio delle risorse disponibili del  FRI,
ai fini  della  relativa  informativa  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.