Art. 7 Condizioni di accesso al FRI 1. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento. 2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui al presente articolo effettuate dalle banche finanziatrici. 3. Per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro: a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla banca finanziatrice, dal Ministero dello sviluppo economico e dal soggetto gestore degli interventi in relazione alla procedura di concessione e gestione del finanziamento; b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia; c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del finanziamento; d) definiscono i modelli di attestazione del merito creditizio ovvero di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario, di attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario e le linee guida per la redazione del contratto di finanziamento; e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla banca finanziatrice e dei relativi allegati; f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di gestione del finanziamento; g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dal presente decreto. 4. In fase di concessione ed erogazione del finanziamento, il Ministero dello sviluppo economico ovvero il soggetto gestore dallo stesso incaricato ai sensi dell'art. 2, comma 5, svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, secondo quanto stabilito nei provvedimenti applicativi e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. 5. La banca finanziatrice e' individuata da ciascuna impresa richiedente le agevolazioni nell'ambito dell'apposito elenco reso disponibile sui siti web del Ministero dello sviluppo economico, di CDP e dell'ABI. Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente da piu' imprese, in considerazione della complessita' dello specifico intervento, le banche finanziatrici possono costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna. 6. Le banche finanziatrici, in virtu' dell'adesione alla convenzione: a) assumono gli impegni relativi al mandato di cui al comma 3, lettera e), per lo svolgimento delle attivita' relative alla valutazione del merito creditizio anche per conto di CDP, alla delibera del finanziamento bancario, nonche' alla stipula del contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di CDP; b) secondo quanto previsto dai provvedimenti applicativi, si impegnano a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, (i) l'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente; ovvero (ii) l'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario, nell'ambito complessivo del finanziamento; c) si impegnano a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, fatta salva la facolta' di una proroga del termine indicato non superiore a novanta giorni. 7. CDP provvede al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero dello sviluppo economico.