Art. 8 Caratteristiche del finanziamento 1. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario e' fissata in misura non inferiore al 10 per cento. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo, non puo' essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili. 2. Il finanziamento agevolato puo' essere assistito da idonee garanzie ed e' concesso a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo. Nel rispetto del predetto limite, il tasso agevolato applicabile e' indicato nel provvedimento applicativo. 3. La durata del finanziamento puo' assumere un valore minimo di quattro anni e massimo di quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 4. L'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non puo' aver luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. 5. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 4, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quello del finanziamento agevolato. 6. L'impresa beneficiaria ha la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento. 7. In caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi previsti a suo carico dai provvedimenti applicativi, dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.