Art. 9 Procedura di accesso 1. L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del presente decreto avviene mediante la concessione di agevolazioni nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6, utilizzando: a) per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), la procedura a sportello di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e fino a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due procedure di cui al comma 1, che indicano le modalita' applicative per la presentazione delle istanze, per l'effettuazione dell'attivita' di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, nonche' i termini di apertura degli interventi agevolativi, sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con i provvedimenti applicativi. 3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare nell'ambito di ciascuna delle due procedure una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di trecentosessantacinque giorni. 4. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico o al soggetto gestore dallo stesso incaricato, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente: a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente; b) il piano di sviluppo del progetto; c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti. 5. La domanda di accesso alle agevolazioni e' corredata, a seconda di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario nell'ambito complessivo del finanziamento. 6. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 4 devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le modalita' definite con il provvedimento applicativo. 7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le dotazioni programmate. Il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.