Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. L'intervento del Fondo per la crescita sostenibile ai sensi  del
presente decreto avviene  mediante  la  concessione  di  agevolazioni
nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6, utilizzando: 
    a) per i progetti con spese e costi ammissibili non  inferiori  a
euro  3.000.000,00   (tremilioni/00)   e   non   superiori   a   euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00), la  procedura  a  sportello  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
    b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a  euro
10.000.000,00  (diecimilioni/00)  e   fino   a   euro   40.000.000,00
(quarantamilioni/00), la procedura negoziale di cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2. Le disposizioni di attuazione di ciascuna delle due procedure di
cui al  comma  1,  che  indicano  le  modalita'  applicative  per  la
presentazione delle istanze, per  l'effettuazione  dell'attivita'  di
istruttoria e valutazione, per  la  concessione  e  per  l'erogazione
delle agevolazioni, nonche' i termini di  apertura  degli  interventi
agevolativi, sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con
i provvedimenti applicativi. 
  3. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'
presentare nell'ambito di  ciascuna  delle  due  procedure  una  sola
domanda  di  accesso  alle  agevolazioni   nell'arco   temporale   di
trecentosessantacinque giorni. 
  4. La domanda di accesso alle agevolazioni deve  essere  presentata
al Ministero dello sviluppo economico o  al  soggetto  gestore  dallo
stesso  incaricato,  corredata  della  documentazione  indicata   nel
provvedimento  applicativo,   tra   cui,   in   particolare,   quella
concernente: 
    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto
proponente; 
    b) il piano di sviluppo del progetto; 
    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto
congiuntamente da piu' soggetti. 
  5. La domanda di accesso alle agevolazioni e' corredata, a  seconda
di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della  delibera  di
finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio
dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a
concedere  il  finanziamento  bancario  nell'ambito  complessivo  del
finanziamento. 
  6. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 4
devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le
modalita' definite con il provvedimento applicativo. 
  7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998,  n.  123,  le   imprese   hanno   diritto   alle   agevolazioni
esclusivamente nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili,
secondo  le  dotazioni  programmate.  Il  Ministero  dello   sviluppo
economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  proprio  sito  internet,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.