Art. 3 
 
  1. Gli Assessorati alla  sanita'  e  le  Aziende  sanitarie  locali
attraverso il sistema informativo del Ministero  della  salute  sopra
citato  vengono  informati  dell'arrivo  in   Italia   dei   prodotti
fitosanitari di importazione e sulla base  delle  priorita'  eseguono
controlli a destino sul territorio.