Art. 4 
 
                     Attuazione degli interventi 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi, Infratel, sotto la  vigilanza
del Ministero: 
    a) svolge le attivita' di supporto operativo e amministrativo  di
cui all'art. 3, comma 3; 
    b) effettua l'istruttoria delle istanze, l'erogazione delle somme
ai beneficiari,  il  controllo  e  il  monitoraggio  sullo  stato  di
realizzazione dei progetti; 
    c)  adotta  le  determinazioni  di  concessione   degli   importi
spettanti ai soggetti beneficiari; 
    d) assiste le attivita' di definizione degli interventi del Fondo
svolte dall'amministrazione, fornendo supporto tecnico, specialistico
e  operativo  per  l'individuazione  degli  obiettivi  tecnologici  e
applicativi, delle aree strategiche, dei criteri di  selezione  delle
iniziative finanziabili, e per la predisposizione  degli  schemi  dei
provvedimenti attuativi; 
    e)   si   occupa,   dell'attivita'    di    promozione    e    di
sensibilizzazione,  finalizzata  alla  piu'  ampia  diffusione  delle
opportunita' offerte dal Fondo; 
    f) opera favorendo il  collegamento  tra  i  diversi  settori  di
ricerca  interessati  dagli  obiettivi  di   politica   economica   e
industriale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei
e  nazionali,  nonche',  anche  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni,  la  collaborazione  con  gli   organismi   di   ricerca
internazionali e l'accesso  al  sistema  nazionale  ed  estero  degli
investitori nel capitale di rischio (venture capital). 
  2. I rapporti  tra  il  Ministero  ed  Infratel  sono  regolati  da
apposita convenzione, da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto.  La  convenzione  disciplina   le
attivita' di gestione amministrativa,  tecnica  e  finanziaria  degli
interventi del Fondo nonche' le attivita' di controllo e monitoraggio
degli stessi, anche ai  fini  della  verifica  sull'applicazione  del
principio di cui all'art. 8, comma 6. 
  3. Gli oneri della predetta convenzione sono posti a  carico  delle
risorse del Fondo,  nel  limite  massimo  dell'uno  per  cento  delle
risorse  stesse  e  sono  oggetto  di  specifica  rendicontazione  al
Ministero, con le modalita'  e  i  termini  indicati  nella  medesima
convenzione.