Art. 4 Attuazione degli interventi 1. Per l'attuazione degli interventi, Infratel, sotto la vigilanza del Ministero: a) svolge le attivita' di supporto operativo e amministrativo di cui all'art. 3, comma 3; b) effettua l'istruttoria delle istanze, l'erogazione delle somme ai beneficiari, il controllo e il monitoraggio sullo stato di realizzazione dei progetti; c) adotta le determinazioni di concessione degli importi spettanti ai soggetti beneficiari; d) assiste le attivita' di definizione degli interventi del Fondo svolte dall'amministrazione, fornendo supporto tecnico, specialistico e operativo per l'individuazione degli obiettivi tecnologici e applicativi, delle aree strategiche, dei criteri di selezione delle iniziative finanziabili, e per la predisposizione degli schemi dei provvedimenti attuativi; e) si occupa, dell'attivita' di promozione e di sensibilizzazione, finalizzata alla piu' ampia diffusione delle opportunita' offerte dal Fondo; f) opera favorendo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, nonche', anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali e l'accesso al sistema nazionale ed estero degli investitori nel capitale di rischio (venture capital). 2. I rapporti tra il Ministero ed Infratel sono regolati da apposita convenzione, da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La convenzione disciplina le attivita' di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria degli interventi del Fondo nonche' le attivita' di controllo e monitoraggio degli stessi, anche ai fini della verifica sull'applicazione del principio di cui all'art. 8, comma 6. 3. Gli oneri della predetta convenzione sono posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse stesse e sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero, con le modalita' e i termini indicati nella medesima convenzione.