Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, sono realizzati a valere sulle risorse presenti sul Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, previo trasferimento annuale delle stesse ad Infratel. 2. La dotazione del Fondo, legislativamente prevista, puo' essere incrementata mediante versamento volontario effettuato da parte da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3699 del capo 18. I versamenti possono essere effettuati direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato o a mezzo bonifico bancario o postale, utilizzando lo specifico codice IBAN relativo al suddetto capitolo riferito alla sezione provinciale di Tesoreria competente per territorio. 3. Al fine di favorire l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, l'intervento del Fondo puo' essere combinato a fondi e risorse nazionali, anche di fonte regionale, ovvero comunitari messi a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. Per le medesime finalita', le risorse del Fondo possono finanziare progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati da organismi, istituzioni o imprese comuni che operino a livello centralizzato per l'Unione europea.