Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma  2,  sono  realizzati  a
valere sulle risorse presenti sul Fondo, ai sensi dell'art. 1,  comma
226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni
e  integrazioni,  previo  trasferimento  annuale  delle   stesse   ad
Infratel. 
  2. La dotazione del Fondo, legislativamente prevista,  puo'  essere
incrementata mediante versamento volontario effettuato  da  parte  da
parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, al capitolo
di entrata del bilancio dello Stato n. 3699 del capo 18. I versamenti
possono  essere   effettuati   direttamente   presso   la   Tesoreria
provinciale dello Stato  o  a  mezzo  bonifico  bancario  o  postale,
utilizzando lo specifico codice IBAN relativo  al  suddetto  capitolo
riferito  alla  sezione  provinciale  di  Tesoreria  competente   per
territorio. 
  3. Al fine di favorire l'integrazione  con  i  finanziamenti  della
ricerca europei e  nazionali,  l'intervento  del  Fondo  puo'  essere
combinato a fondi e risorse  nazionali,  anche  di  fonte  regionale,
ovvero comunitari messi a disposizione  da  istituzioni  e  programmi
europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti  l'utilizzazione
delle stesse. Per le medesime finalita', le risorse del Fondo possono
finanziare progetti delle  imprese  italiane  selezionati  nei  bandi
emanati da organismi, istituzioni o  imprese  comuni  che  operino  a
livello centralizzato per l'Unione europea.