Art. 6 Finalita' e criteri valutativi degli interventi 1. Gli interventi del Fondo sono finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale dell'economia, potenziando la capacita' di innovazione del sistema produttivo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, con l'intento di ampliarne la diffusione e promuoverne l'adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato. 2. Le iniziative ammissibili sono valutate sulla base: a) della capacita' tecnica, scientifica e organizzativa del proponente; b) della fattibilita' tecnica della proposta progettuale; c) della rilevanza dei risultati attesi rispetto al raggiungimento delle finalita' e degli obiettivi tecnologici e applicativi di cui al comma all'art. 9, comma 2; d) dell'impatto del progetto inteso come interesse industriale e potenzialita' di sviluppo; e) dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti e dagli orientamenti e buone prassi applicabili nel caso delle iniziative competitive di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).