Art. 6 
 
                   Finalita' e criteri valutativi 
                          degli interventi 
 
  1. Gli  interventi  del  Fondo  sono  finalizzati  a  sostenere  lo
sviluppo  tecnologico  e  digitale  dell'economia,   potenziando   la
capacita'  di  innovazione   del   sistema   produttivo   nell'ambito
dell'intelligenza artificiale, della blockchain  e  dell'internet  of
things, con  l'intento  di  ampliarne  la  diffusione  e  promuoverne
l'adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato. 
  2. Le iniziative ammissibili sono valutate sulla base: 
    a) della  capacita'  tecnica,  scientifica  e  organizzativa  del
proponente; 
    b) della fattibilita' tecnica della proposta progettuale; 
    c)   della   rilevanza   dei   risultati   attesi   rispetto   al
raggiungimento  delle  finalita'  e  degli  obiettivi  tecnologici  e
applicativi di cui al comma all'art. 9, comma 2; 
    d) dell'impatto del progetto inteso come interesse industriale  e
potenzialita' di sviluppo; 
    e) dei  criteri  previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e  dagli
orientamenti e buone prassi applicabili  nel  caso  delle  iniziative
competitive di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).