Art. 8 
 
                  Modalita' di intervento del Fondo 
 
  1. Il Fondo finanzia gli interventi di cui  all'art.  3,  comma  2,
mediante la concessione di agevolazioni: 
    a) nel rispetto delle condizioni e delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente
modificato, ovvero del vigente regolamento generale di esenzione  per
categoria adottato  dalla  Commissione  europea,  in  relazione  alle
specifiche procedure di attuazione degli interventi  individuate  dai
provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2; 
    b) nel rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti  (UE)  n.
1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ovvero  dei  vigenti  omologhi
regolamenti in materia di aiuti de minimis adottati dalla Commissione
europea. 
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1  possono  essere  concesse  in
forma di  finanziamento  agevolato,  contributo  in  conto  impianti,
contributo  in  conto  capitale,  contributo  diretto   alla   spesa,
contributo in conto interessi e partecipazione al capitale di rischio
(venture capital). 
  3. La misura degli  aiuti  e'  fissata  dai  provvedimenti  di  cui
all'art. 9, comma 2, nel rispetto delle intensita' massime  stabilite
dalla normativa comunitaria. Al fine di verificare il rispetto  delle
intensita' massime, le spese ammissibili e le agevolazioni  erogabili
in piu' rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento
di  concessione.  Il  tasso  di  interesse  da  applicare   ai   fini
dell'attualizzazione  e'  il  tasso  di  riferimento  applicabile  al
momento della concessione,  determinato  a  partire  dal  tasso  base
fissato dalla Commissione europea. 
  4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in  anticipazione,
gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa,
ovvero  a  garanzie  fornite,  attraverso  appositi  strumenti,   dal
ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante  la  trattenuta
di una quota pari a una percentuale, fissata dai provvedimenti di cui
all'art.  9,  comma  2,  dell'ammontare  delle  risorse   finanziarie
destinate alla concessione dell'aiuto. 
  5. In alternativa alla concessione delle  agevolazioni  di  cui  al
comma 1, l'intervento del Fondo  puo'  essere  attuato,  in  funzione
della natura dei  progetti  o  delle  iniziative  e  degli  obiettivi
generali perseguiti, anche con il ricorso a modalita'  operative  non
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato
sul   funzionamento   dell'Unione   europea,   quali   gli    appalti
pre-commerciali e  gli  appalti  pubblici  di  soluzioni  innovative,
secondo le condizioni e i termini definiti con i provvedimenti di cui
all'art. 9, comma 2. 
  6. L'intervento del Fondo e'  posto  in  essere  nel  rispetto  del
principio di riequilibrio territoriale di cui al  comma  2  dell'art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017. A tal fine, alle imprese
localizzate nelle  Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,
Calabria,  Puglia,  Sicilia  e  Sardegna  e'   riservata   in   prima
applicazione una quota dello stanziamento almeno  proporzionale  alla
popolazione residente. Decorsi sei mesi dall'apertura dei termini per
la presentazione  delle  domande  di  agevolazione,  le  risorse  non
impegnate nell'ambito di detta  riserva  sono  rese  disponibili  per
soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori. 
  7.  L'atto  amministrativo  di  attribuzione  delle  risorse   deve
indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11  della
legge 16 gennaio 2003, n.  3,  il  codice  unico  di  progetto  (CUP)
identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.