Art. 8 Modalita' di intervento del Fondo 1. Il Fondo finanzia gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni: a) nel rispetto delle condizioni e delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificato, ovvero del vigente regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione europea, in relazione alle specifiche procedure di attuazione degli interventi individuate dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2; b) nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ovvero dei vigenti omologhi regolamenti in materia di aiuti de minimis adottati dalla Commissione europea. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi e partecipazione al capitale di rischio (venture capital). 3. La misura degli aiuti e' fissata dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, nel rispetto delle intensita' massime stabilite dalla normativa comunitaria. Al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea. 4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell'aiuto. 5. In alternativa alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, l'intervento del Fondo puo' essere attuato, in funzione della natura dei progetti o delle iniziative e degli obiettivi generali perseguiti, anche con il ricorso a modalita' operative non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali gli appalti pre-commerciali e gli appalti pubblici di soluzioni innovative, secondo le condizioni e i termini definiti con i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2. 6. L'intervento del Fondo e' posto in essere nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017. A tal fine, alle imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna e' riservata in prima applicazione una quota dello stanziamento almeno proporzionale alla popolazione residente. Decorsi sei mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le risorse non impegnate nell'ambito di detta riserva sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori. 7. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.