Art. 9 Attivazione degli interventi del Fondo 1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Con successivi provvedimenti del ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite l'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente intervento e' allegato agli stessi provvedimenti. 3. Le aree strategiche e gli obiettivi tecnologici e applicativi degli interventi del Fondo sono individuati avuto riguardo agli orientamenti nazionali e europei sull'intelligenza artificiale, sulla blockchain e sull'internet of things, nonche' al quadro programmatico per lo sviluppo tecnologico adottato nell'ambito di strategie e programmi comunitari per l'innovazione tecnologica digitale e per la ricerca e sviluppo. 4. La selezione delle iniziative ammissibili di cui all'art. 8, comma 5, avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in ragione del tipo di intervento. 5. I provvedimenti di cui al comma 2 indicano le disponibilita' destinate agli specifici interventi del Fondo, ove previsto in combinazione con le risorse di cui all'art. 5, comma 3. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 73