IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto l'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale, «al fine di  fare  fronte  ai  danni  causati  dagli
eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per  i  quali
e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  ai  sensi  dell'art.  24,
comma 1, del codice  della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  autorizzata  la  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno  2021,  da  destinare  alla  realizzazione
degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni  previsti
dall'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui  al
decreto legislativo n. 1 del  2018.  A  tale  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito,
per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione  civile.  Alla
ripartizione delle risorse del fondo di cui  al  secondo  periodo  si
provvede con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto l'art. 17 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ai sensi
del quale «Il fondo di cui all'art. 1,  comma  700,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 187 milioni per l'anno 2021
al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti
previsti  dall'art.  25,  comma  2,  lettera  d),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  nonche'  la  conseguente
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  674
del 15 maggio 2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che
ha disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del  14  novembre  2019,  del  21
novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13  febbraio
2020 per la realizzazione degli interventi di cui  alla  lettera  c),
del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019  nel  territorio  della
Regione Campania, nonche' le delibere del Consiglio dei ministri  del
22 febbraio e 5 agosto 2021 che hanno disposto la proroga dello stato
di emergenza per ulteriori complessivi dodici mesi, e la delibera del
Consiglio  dei  ministri  del  20  maggio  2021   che   ha   disposto
l'integrazione delle risorse gia'  stanziate,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  649  dell'11  marzo  2020,  recante  «Disposizioni   urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  21  e  22  dicembre  2019  nel
territorio della Regione Campania»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 21 al 24  dicembre  2019  nel  territorio
della costa tirrenica delle Province di  Catanzaro,  Cosenza,  Reggio
Calabria e Vibo Valentia,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 4 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori
dodici mesi e  la  delibera  del  20  maggio  2021  che  ha  disposto
l'integrazione delle risorse  gia'  stanziate  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 653 del 20 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 21 al 24  dicembre  2019  nel  territorio
della costa tirrenica delle Province di  Catanzaro,  Cosenza,  Reggio
Calabria e Vibo Valentia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  nel  periodo
dal 30 ottobre al 30  novembre  2019  nel  territorio  della  Regione
Lazio, nonche' la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha  disposto  la
proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del  20  maggio  2021
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 700  dell'8  settembre  2020,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel periodo dal 30  ottobre  al  30  novembre  2019  nel
territorio della Regione Lazio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del
Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo, nonche' la delibera del
5 ottobre 2021 che ha  disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'
stanziate ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 713  del  17  novembre  2020,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia
di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno  2020  nel
territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese
e di San Mauro  Torinese  ricadenti  nella  citta'  metropolitana  di
Torino, nonche' la delibera  del  20  maggio  2021  che  ha  disposto
l'integrazione delle risorse  gia'  stanziate  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 24, comma 2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 743  del  16  febbraio  2021,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3  all'11
giugno 2020 nel territorio dei  Comuni  di  Baldissero  Torinese,  di
Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti  nella  citta'
metropolitana di Torino»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nel
mese di agosto 2020 nel territorio  delle  Province  di  Belluno,  di
Padova, di Verona e di Vicenza, nonche' la  delibera  del  20  maggio
2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  704  del  1°  ottobre  2020  recante  «Disposizioni  urgenti   di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza», nonche' l'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 793 del 7  settembre
2021, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22  ottobre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e  3  ottobre  2020  nel  territorio  della
Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di  Verbano-Cusio-Ossola  e
di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella
Regione Liguria, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 4
novembre 2021 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza  di
ulteriori sei mesi e la delibera del Consiglio dei  ministri  del  20
maggio  2021  che  ha  disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'
stanziate ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 710 del 9 novembre  2020  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio della  Provincia  di  Biella,  di  Cuneo,  di  Novara,  di
Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella  Regione  Piemonte  e  della
Provincia di Imperia nella regione Liguria», nonche' l'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 745 del 23  febbraio
2021 recante ulteriori disposizioni di protezione civile; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre  2020,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio  delle  Province  di
Bologna, di Ferrara,  di  Modena  e  di  Reggio  Emilia,  nonche'  la
delibera del 20 maggio 2021  che  ha  disposto  l'integrazione  delle
risorse gia' stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma
2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  732  del  31  dicembre  2020  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 1° al 10  dicembre  2020  nel  territorio
delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia»,
nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n.  803  del  28  ottobre  2021  recante  ulteriori  disposizioni  di
protezione civile; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9  febbraio  2021,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi  nei
giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020  nel  territorio
dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa  Marina,
di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice,
in Provincia di Salerno, nonche' la delibera del 15 ottobre 2021  che
ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 24, comma  2,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 748 del 2 marzo 2021 recante «Disposizioni urgenti  di  protezione
civile in conseguenza degli  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020  nel  territorio
dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa  Marina,
di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice,
in Provincia di Salerno»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12  febbraio  2021
con la quale e' stato dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio   dei    Comuni    di    Cogne,    di    Aymavilles,    di
Gressoney-La-Trinite', di Gressoney Saint-Jean, di Gaby,  di  Issime,
di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz,  di  Pont-Saint-Martin,  di
Bard, di Donnas, di  Hône,  di  Champorcher  e  di  Pontboset,  nella
Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonche' la delibera  del  15  ottobre
2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 749 del 3 marzo 2021, recante «Interventi  urgenti  di  protezione
civile in conseguenza degli  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio  dei  Comuni  di  Cogne,  di
Aymavilles, di Gressoney-La-Trinite',  di  Gressoney  Saint-Jean,  di
Gaby, di  Issime,  di  Fontainemore,  di  Lillianes,  di  Perloz,  di
Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher  e  di
Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 814 del 9 dicembre 2021, con la quale e' stato dato attuazione  al
citato art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  ivi  previste,   provvedendo   a
ripartire tali risorse, secondo criteri di priorita', fra le  regioni
interessate  dagli  stati  di  emergenza  conseguenti   agli   eventi
alluvionali verificatisi  nell'anno  2019,  secondo  i  rappresentati
fabbisogni, al fine di consentire la realizzazione  degli  interventi
di cui all'art. 25, comma 2, lettera d)  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Ravvisata la necessita' di completare,  a  valere  sulle  ulteriori
risorse  finanziarie  previste  dall'art.  17  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146, il finanziamento dei predetti interventi di cui
alla lettera d) relativi  agli  stati  di  emergenza  dichiarati  con
riferimento ad eventi alluvionali occorsi nell'anno 2019, nonche'  di
provvedere al finanziamento degli interventi di cui alla  lettera  d)
connessi agli stati emergenziali conseguenti agli eventi  alluvionali
verificatisi nell'anno  2020  per  i  quali  sia  stata  conclusa  la
relativa istruttoria da parte degli uffici tecnici  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in fase di predisposizione e quantificazione degli oneri  del  citato
decreto; 
  Ritenuto, pertanto, di dover ripartire,  ai  sensi  del  richiamato
comma 700 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, fra le
regioni interessate dai suddetti stati di emergenza e per  le  citate
finalita', le ulteriori risorse finanziarie previste dall'art. 17 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146; 
  Considerato  che  i  fabbisogni  rappresentati  per  interventi  di
riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) del comma 2  del
predetto art. 25 in relazione agli eventi  summenzionati  sono  stati
oggetto di una valutazione congiunta effettuata dagli uffici  tecnici
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dalle regioni  interessate,  i  cui  criteri
sono  stati  condivisi   nell'ambito   della   Commissione   speciale
protezione civile della Conferenza delle  regioni  e  delle  province
autonome; 
  Tenuto conto di quanto rappresentato nella seduta  del  4  novembre
2021 della Commissione speciale protezione  civile  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'ordinanza  del  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile n. 814 del 9 dicembre  2021,  in
attuazione dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, le risorse finanziarie previste dall'art. 17  del  decreto-legge
n. 146 del 21  ottobre  2021  sono  assegnate,  nei  limiti  indicati
nell'elenco  allegato  al   presente   provvedimento,   agli   ambiti
territoriali regionali interessati dagli stati di emergenza citati in
premessa conseguenti agli eventi alluvionali  verificatisi  nell'anno
2019  e  nell'anno  2020,  in  proporzione  ai  fabbisogni  per   gli
interventi piu' urgenti di riduzione del rischio residuo di cui  alla
lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1  del
2018,  rappresentati  dalle  regioni  interessate,  come   risultanti
all'esito della valutazione congiunta delle esigenze effettuata  come
illustrato in premessa. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono  trasferite  nelle
contabilita' speciali aperte ai sensi delle ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento  della  Protezione  civile  citate   in   premessa   per
l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma  2,  lettera
d) del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  inseriti  nelle
ricognizioni  realizzate  dai  competenti   commissari   delegati   e
comunicate al Dipartimento della Protezione civile. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  i  commissari  delegati
interessati, ovvero le autorita' ordinariamente  competenti  ad  essi
subentrate ai sensi di quanto previsto dall'art.  26,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono,  entro  quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza,  alla
rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli  interventi,
da sottoporre  all'approvazione  del  Dipartimento  della  Protezione
civile, indicando gli interventi finanziati mediante  le  risorse  di
cui al comma 1. 
  4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio