Art. 10 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza, entro il limite complessivo di 10 unita', e' autorizzato a effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, per tutta la durata dello stato di emergenza. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, nel limite complessivo di due unita', e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego per tutta la durata dello stato di emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 9 assegnate al Commissario delegato e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie ed i soggetti beneficiari.