Art. 10 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il  personale  non  dirigenziale  direttamente  impegnato  nelle
attivita' connesse all'emergenza, entro il limite complessivo  di  10
unita',  e'  autorizzato   a   effettuare   prestazioni   di   lavoro
straordinario oltre i limiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite,  per  tutta  la
durata dello stato di emergenza. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa  direttamente  impegnati   nelle   attivita'   connesse
all'emergenza, nel limite complessivo di due unita', e'  riconosciuta
una indennita' mensile pari al  30%  della  retribuzione  mensile  di
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti,  ovvero
pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove  i  contratti
di  riferimento  non  contemplino  la  retribuzione   di   posizione,
commisurata ai giorni di effettivo impiego per tutta la durata  dello
stato  di  emergenza,  in  deroga  alla   contrattazione   collettiva
nazionale di comparto. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a
carico delle risorse di  cui  all'art.  9  assegnate  al  Commissario
delegato e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1,
comma  3,  sono  quantificate  le  somme  necessarie  ed  i  soggetti
beneficiari.