Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del  regolamento  (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  entro  tre
mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2021/2022. 
  Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili  anche  nei  riguardi
delle giacenze di vino atte a  produrre  la  DOC  «Etna»  provenienti
dalle vendemmie 2020 e  precedenti,  a  condizione  che  le  relative
partite siano  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  nell'allegato
disciplinare per le relative tipologie e che  ne  sia  verificata  la
rispondenza da parte del competente organismo di controllo. 
  4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Etna» di cui all'art. 1 saranno pubblicati  sul  sito  internet
del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero