Art. 2
Misura della contribuzione
1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1,
e' determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille
ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui
fornitura e' subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione
generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto
economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce
corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili
internazionali, dell'esercizio finanziario 2020.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano
l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente
alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali
obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2020.