IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2288  della  Commissione
del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n.
2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda
il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati
nel formato del  certificato  digitale  COVID  dell'UE  indicante  il
completamento della serie di vaccinazioni primarie; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre 2021, n. 282»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19», e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  28  settembre  2021,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di "Corridoi turistici
Covid-free"», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 29 settembre 2021, n. 233; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  22  ottobre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  15  dicembre  2021,  n.
296; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  14  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Tenuto conto di quanto emerso nell'ambito  dei  lavori  del  tavolo
tecnico di monitoraggio e  coordinamento  di  cui  all'art.  4  della
citata ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021; 
  Ritenuta la possibilita' di dare seguito  a  quanto  richiesto  dal
Ministro del Turismo nella nota prot. n. 730/22 del 14 gennaio  2022,
in coerenza con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per
l'estero; 
  Visto il documento del Consiglio dell'Unione europea del 24 gennaio
2022 avente ad oggetto «Raccomandazione del Consiglio su un approccio
coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza  durante
la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE)  n.
2020/1475», da cui emerge l'impegno ad adottare un  approccio  comune
sulla libera circolazione  all'interno  dell'Unione  europea  fondata
essenzialmente  sulle  attestazioni  da  certificato  COVID  digitale
dell'UE senza ulteriori restrizioni quali  test  diagnostici  per  il
SARS-CoV-2 supplementari; 
  Ravvisata l'opportunita', in considerazione dell'attuale situazione
epidemiologica e degli esiti della campagna vaccinale  in  corso,  di
rinnovare, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,
la sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free» come  definita
dall'ordinanza  del  Ministro  della  salute   28   settembre   2021,
procedendo ad un aggiornamento delle misure ivi previste in relazione
all'evolversi   della    situazione    epidemiologica    a    livello
internazionale; 
  Ravvisata  altresi',  in  considerazione  di   quanto   sopra,   la
possibilita'   di   estendere   l'operativita'    della    menzionata
sperimentazione agli spostamenti con  destinazione  Cuba,  Singapore,
Turchia, Thailandia  (limitatamente  all'isola  di  Phuket),  Oman  e
Polinesia francese; 
  Ritenuto necessario e urgente, ai sensi dell'art. 2, comma  2,  del
citato decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  sentita  la  Direzione
generale della prevenzione sanitaria,  rinnovare  le  misure  di  cui
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute   22   ottobre   2021   e
all'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  dicembre  2021,  come
modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio  2022,
nonche'  prevedere  nuove  disposizioni  in  materia  di  spostamenti
dall'estero; 
  Sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La sperimentazione  dei  «Corridoi  turistici  COVID-free»  come
definita dall'ordinanza del Ministro della salute 28  settembre  2021
e' prorogata fino al 30 giugno 2022 ed e' operativa, altresi',  verso
Cuba, Singapore,  Turchia,  Thailandia  (limitatamente  all'isola  di
Phuket), Oman e  Polinesia  francese,  nel  rispetto  degli  obblighi
previsti nella predetta ordinanza e delle misure di sicurezza di  cui
al documento recante "Indicazioni volte alla prevenzione e protezione
dal  rischio  di  contagio  da  COVID-19   nei   corridoi   turistici
COVID-free», che ne costituisce parte integrante. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, dalla data del  1°  febbraio
2022 i soggetti autorizzati allo spostamento verso le mete oggetto di
sperimentazione dei «Corridoi turistici COVID-free», ad  integrazione
di quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 della citata ordinanza  del
Ministro della salute 28 settembre 2021, devono presentare al vettore
all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque  e'  deputato  a  effettuare  i
controlli,  l'attestazione   rilasciata   dall'operatore   turistico,
denominata  «travel   pass   corridoi   turistici»,   contenente   le
informazioni relative agli spostamenti,  alla  permanenza  presso  le
strutture e alla polizza COVID. 
  3. Il  test  molecolare  o  antigenico  previsto  all'ingresso  nel
territorio nazionale dall'art. 2, comma 3 ultimo periodo della citata
ordinanza del Ministro della salute 28 settembre  2021,  puo'  essere
effettuato, altresi', entro le ventiquattro ore successive al rientro
nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento  fiduciario  fino
all'esito dello stesso. 
  4.  Nell'ambito  della  sperimentazione  dei  «Corridoi   turistici
COVID-free», gli operatori turistici comunicano ai competenti  uffici
del Ministero della salute,  almeno  cinque  giorni  prima  del  loro
ingresso, la lista dei passeggeri che fanno  rientro  sul  territorio
nazionale, nonche' dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti
di arrivo.