Art. 2 1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le misure di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021 cessano di applicarsi. A decorrere dalla medesima data e fino al termine di cui al comma 2, si applica l'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 254 del 23 ottobre 2021. 2. Ferma restando, per le sole finalita' di cui al presente articolo, la durata della validita' dei certificati COVID digitali dell'UE, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in materia, agli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri continuano ad applicarsi, fino alla data del 15 marzo 2022, le restanti misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e all'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022.