Art. 2 
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le misure di  cui  all'art.  2
dell'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021 cessano  di
applicarsi. A decorrere dalla medesima data e fino al termine di  cui
al comma 2, si applica l'art. 3  dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 22 ottobre 2021 nel testo pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale n. 254 del 23 ottobre 2021. 
  2. Ferma restando,  per  le  sole  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, la durata della validita' dei  certificati  COVID  digitali
dell'UE, nei termini di cui ai regolamenti vigenti in  materia,  agli
spostamenti in entrata e  in  uscita  da  Stati  o  territori  esteri
continuano ad applicarsi, fino  alla  data  del  15  marzo  2022,  le
restanti misure di cui all'ordinanza del  Ministro  della  salute  22
ottobre 2021 e all'ordinanza del Ministro della  salute  14  dicembre
2021, fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del  Ministro  della
salute 14 gennaio 2022.