Art. 3 
 
               Ripartizione delle risorse disponibili 
                     e gestione degli interventi 
 
  1. L'ammontare delle risorse del  PNRR  destinate  all'investimento
«Creazione  di  imprese  femminili»  di  cui  all'art.  2,   pari   a
complessivi   euro   400.000.000,00   (quattrocentomilioni/00),    e'
ripartito secondo i seguenti importi: 
    a)  euro   160.000.000,00   (centosessantamilioni/00)   per   gli
interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette  risorse
sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi  II  e
III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura: 
      a.1)    un    importo     pari     a     euro     38.800.000,00
(trentottomilioniottocentomila/00) e' destinato agli  interventi  del
capo II, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»; 
      a.2)    un    importo    pari     a     euro     121.200.000,00
(centoventunomilioniduecentomila/00) e' destinato agli interventi del
capo III, recante «Incentivi per  lo  sviluppo  e  il  consolidamento
delle imprese femminili»; 
    b) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)  per  gli  interventi  a
favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON; 
    c) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)  per  gli  interventi  a
favore delle imprese femminili  a  valere  sulla  misura  Smart&Start
Italia. 
  2. Le restanti risorse  destinate  all'investimento  «Creazione  di
imprese   femminili»,    nel    limite    di    euro    40.000.000,00
(quarantamilioni/00), sono utilizzate per l'attuazione di  misure  di
accompagnamento,  monitoraggio  e  campagne  di  comunicazione,   con
facolta', ove utile alla migliore realizzazione delle iniziative,  di
attivare sinergie, anche in forma di concorso finanziario su progetti
di comune interesse, con  gli  interventi  per  la  diffusione  della
cultura e la formazione imprenditoriale  femminile,  individuati  dal
capo V del decreto 30 settembre 2021. Una quota di dette risorse pari
ad euro 1.200.000,00  (unmilioneduecentomila/00)  e'  utilizzata  dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri  per  la  realizzazione  di  campagne  pluriennali   di
informazione e comunicazione. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, un importo pari almeno al 40% delle risorse di  cui  al
comma 1 assegnate per gli interventi di incentivazione  alle  imprese
e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia. 
  4. La gestione delle risorse del PNRR destinate alle misure di  cui
al comma 1 e gli adempimenti necessari all'attuazione dell'intervento
«Creazione di imprese femminili» sono affidati  al  soggetto  gestore
previa stipula  di  un  apposito  accordo  di  finanziamento  tra  il
Ministero e il medesimo soggetto gestore, con il quale sono  definiti
i compiti di esecuzione di quest'ultimo.