Art. 4
Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR
1. L'ammissibilita' al finanziamento a valere sulle risorse di cui
al presente decreto dei programmi di investimento e dei piani di
impresa presentati nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma
1, e' subordinata alla verifica della conformita' alle disposizioni
nazionali e europee di riferimento e l'accesso alle agevolazioni e'
valutato sulla base dei seguenti elementi:
a) rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i
programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un
finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e
strumenti dell'Unione europea;
b) rispetto del principio sancito dall'art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio
DNSH) contro l'ambiente;
c) concorso al raggiungimento dell'«obiettivo digitale»;
d) conformita' alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee
di riferimento.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono verificati dal soggetto
gestore in sede di istruttoria delle domande di agevolazione e
monitorati nel corso della realizzazione dei programmi finanziati,
anche attraverso l'indicazione di specifica documentazione e di
dichiarazioni da produrre da parte delle imprese beneficiarie, ai
fini della fruizione e del mantenimento delle agevolazioni concesse.
Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure
di cui all'art. 3, comma 1, sono fornite le disposizioni di dettaglio
in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e
alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle
istruzioni tecniche all'uopo impartite dal Servizio centrale per il
PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance
del Piano. Con i medesimi provvedimenti sono, altresi', specificati:
a) le condizioni per il rispetto del principio DNSH, ivi comprese
esclusioni di carattere settoriale;
b) le modalita' per assicurare che l'investimento «Creazione di
imprese femminili» contribuisca all'obiettivo digitale garantendo, in
particolare, il rispetto del «tagging» stimato pari al 40 per cento;
c) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei
progetti, nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita'
di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
d) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
e) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di Audit,
della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea,
della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie
nazionali;
f) l'eventuale destinazione delle risorse di cui all'art. 3,
comma 2, nella disponibilita' del Ministero al rafforzamento
finanziario di interventi previsti dal capo V del decreto 30
settembre 2021, esercitando la facolta' di cui al medesimo art. 3,
comma 2;
g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
3. Il Ministero, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al
soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle
condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei
risultati dell'investimento «Creazione di imprese femminili», cosi'
come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del
Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti
modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il
corretto utilizzo dei fondi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 novembre 2021
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia
Bonetti
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg. n. 23