IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le  regioni
nei cui territori alternativamente: 1)  l'incidenza  settimanale  dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nella  lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari  o  superiore  a  150
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30  per  cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro  cinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'; c) "Zona arancione": le  regioni  nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore
a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere a), b) e d);»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 9-bis, comma 2-bis, ai sensi  del  quale:  «Nelle
zone gialla e arancione, la fruizione  dei  servizi,  lo  svolgimento
delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi  della
normativa vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui  all'art.
9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3,
primo periodo, nel rispetto della disciplina della  zona  bianca.  Ai
servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette
zone, si applica il presente comma ad eccezione  delle  mense  e  del
catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano  le
disposizioni di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,
n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del  citato  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31  marzo  2022
si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al
2 marzo 2021»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
dicembre 2021, n. 309; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19», e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2022, recante «Individuazione  delle  esigenze  essenziali  e
primarie per il soddisfacimento  delle  quali  non  e'  richiesto  il
possesso di una  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24  gennaio  2022,
n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  3  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nella  Provincia
Autonoma di  Bolzano»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 4 dicembre 2021, n. 289; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  17  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Liguria, Marche,  Veneto  e  nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 18 dicembre 2021, n. 300; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  31  dicembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e  nelle
Province autonome di Trento e  Bolzano»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2021, n. 310; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni  Abruzzo,
Calabria, Emilia Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Toscana  e  Valle
d'Aosta»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 8 gennaio 2022, n. 5; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  14  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Campania e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  14  gennaio  2022,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e  nelle
Province Autonome di Trento e  Bolzano»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto il verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia  di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
unitamente al report n. 89, nel quale si rileva che: «Si conferma una
situazione epidemica acuta nella settimana di  monitoraggio  corrente
con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i  1,800
casi per 100.000 abitanti.  Mentre  si  censisce  una  tendenza  alla
diminuzione  della  pressione  sui  servizi  assistenziali  in   area
critica, si continua ad osservare un aumento nel  numero  di  persone
ricoverate in area medica che supera  le  20,000  unita'.  A  livello
nazionale e' stata superata  da  cinque  settimane  la  prima  soglia
critica di occupazione dei posti letto ai sensi del decreto-legge  n.
105/2021 e in molte regioni/PA la situazione epidemiologica  comporta
la necessita' di dedicare posti  letto  aggiuntivi  per  la  cura  di
pazienti affetti dalla malattia COVID-19, con contestuale contrazione
di altri servizi assistenziali.»; 
  Visto  il  documento  recante  «Indicatori  decisionali   come   da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta,
tra l'altro, che le  Regioni  Campania,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche e Veneto e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
presentano dati compatibili con la «zona gialla» e la  Regione  Valle
d'Aosta presenta dati compatibili  con  la  «zona  arancione»  e  che
pertanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 
  Sentiti  i  presidenti  delle  Regioni  Campania,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Marche, Veneto, Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e  Veneto
  e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per  le  Regioni  Campania,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche e Veneto e per le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
continuano ad applicarsi le misure di cui alla  c.d.  «zona  gialla»,
come definita dalla normativa vigente e nei termini di  cui  all'art.
9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  per  un  periodo  di
quindici  giorni,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una   nuova
classificazione.