Art. 2 
 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
        dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per la Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi  le
misure di  cui  alla  c.d.  «zona  arancione»,  come  definita  dalla
normativa  vigente  e  nei  termini  di  cui   all'art.   9-bis   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  per  un  periodo  di  quindici
giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione.