Art. 2 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione.