IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017,
con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno
dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e
del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato
prorogato fino al 10 marzo 2019;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017, n.
494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del 27
dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 589 del 15 aprile 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile
per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione
di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti, in Provincia di Livorno», con cui si e' provveduto a
regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli
stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 765 del 2 aprile 2021 recante: «Ulteriori disposizioni di
protezione civile finalizzate al superamento della situazione di
criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti, in Provincia di Livorno. Proroga della vigenza della
contabilita' speciale n. 6064»;
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi
strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare
secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle
strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati
nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei
ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali
anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed
e' stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse
finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore
apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa
assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali
interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato
il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di
emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2
(Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in
sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete
danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli
effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e
4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli
eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle strutture e delle
infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di
resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle
predette risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre
2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e'
stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai
soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto,
previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile (art. 2, comma 1);
relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani
delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche
rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi
interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la
definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti
avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
2, comma 4-ter);
gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita'
di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);
con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);
la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse
ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile
2009 (art. 6, comma 2);
gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);
Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n.
125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con
il quale e' stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di
continuita', la conclusione degli interventi finanziari con le
risorse di cui all'art. 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art.
27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono
confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino
al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5,
del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma
dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che alle
risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative
agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del
richiamato decreto legislativo n. 1/2018;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;
Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente
provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile puo' essere disposta, ove necessario, una
ulteriore proroga della contabilita' speciale fino al 31 dicembre
2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-undevicies del decreto-legge
n. 125/2020;
Viste le note della Regione Toscana dell'8 ottobre e del 15
novembre 2021, con cui e' stata richiesta l'autorizzazione a
trasferire nella contabilita' speciale n. 6064 risorse finanziarie
provenienti dal bilancio del Comune di Livorno per l'ampliamento di
due interventi previsti nel Piano degli investimenti, di cui uno
relativo all'annualita' 2020 e l'altro all'annualita' 2021, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi
dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.
159, con cui consentire senza soluzione di continuita' la
prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui
all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 22 dicembre
2021;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi
finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, il dirigente del settore protezione civile
regionale della regione Toscana, gia' nominato soggetto responsabile
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 589 del 15 aprile 2019,
prosegue nel coordinamento degli interventi connessi agli eventi
richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati
finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e
successive modifiche e integrazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il soggetto responsabile
provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli
interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 482 del 20 settembre 2017, nonche' nelle eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di
adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al
comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il
soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019, e' autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le
modalita', anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive
modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente
articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione
Toscana e dei soggetti gia' individuati in attuazione della
richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 589 del 15 aprile 2019, nonche' di altri soggetti, qualora
sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6064, aperta ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
482 del 20 settembre 2017, che e' ulteriormente prorogata fino al 31
dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi
finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con esse
cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di
cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023,
dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del
cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche,
desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al
Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno
2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle
stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia
possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio
richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri
provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal
successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle
risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.
5. In conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019, il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare
rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in
relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte
delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti
beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre
alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione
civile.
6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o
cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilita'
speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero
del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al
comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della
protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che
provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi
ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue
rinvenienti al completamento di detti interventi, nonche' le
eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale
all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti
da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio
delle Amministrazioni di provenienza.
7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della
protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di
quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici
mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione e'
revocata dal Dipartimento a tal data. E' fatta salva la possibilita'
di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata
richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione
del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita
indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego
delle risorse nonche' un cronoprogramma di azioni e misure da
adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso,
l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi,
decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni
giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal
Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca
dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative
come specificato all'ultimo periodo comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
9. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al Dipartimento
della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di
attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi
quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al
bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal
comma 4.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
11. Le modalita' di trasferimento delle risorse previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020
rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilita'
speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per
il completamento dei piani approvati dal Capo del Dipartimento.
12. Per il completamento dell'intervento di riduzione del rischio
idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di Livorno, codice
2017ELI0152/M9, gia' ricompreso nel Piano degli investimenti di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019, annualita' 2020, il predetto comune e' autorizzato a trasferire
nella contabilita' speciale n. 6064 l'importo di euro 350.000,00 a
carico del capitolo di spesa del bilancio comunale n. U.50328,
esercizio finanziario anno 2021. Per il completamento dell'intervento
di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel
Comune di Livorno, codice 2017ELI0152/M5_M6, gia' ricompreso nel
Piano degli investimenti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, annualita' 2021, il
predetto comune e' autorizzato a trasferire nella contabilita'
speciale n. 6064 l'importo di euro 415.772,13 a carico del capitolo
di spesa del bilancio comunale n. 46013, esercizio finanziario anno
2021.
La conseguente rimodulazione del suddetto Piano degli investimenti
dovra' essere sottoposta all'approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.