Art. 2
Definizioni
1. Decreto-legge: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.
156;
2. Benefici: quelli previsti dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, relativamente al
personale marittimo avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice
della navigazione ed imbarcato sulle unita' navali;
3. Domanda: la domanda di ammissione ai benefici di cui al modello
allegato 1 al presente decreto;
4. Richiedenti: le imprese armatoriali con sede legale ovvero
aventi stabile organizzazione nel territorio italiano ai sensi
dell'art. 162, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi delle unita'
o navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai
consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito e ad
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali;
5. Unita' navali: le unita' o navi iscritte nei registri degli
Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che
esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti
petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle
navi, nonche' adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali;
6. Direzione generale: la Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibile.