Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Decreto-legge:  il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
come da ultimo modificato dal decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156; 
  2.  Benefici:  quelli  previsti   dall'art.   6,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, relativamente  al
personale marittimo avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice
della navigazione ed imbarcato sulle unita' navali; 
  3. Domanda: la domanda di ammissione ai benefici di cui al  modello
allegato 1 al presente decreto; 
  4. Richiedenti: le  imprese  armatoriali  con  sede  legale  ovvero
aventi  stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  ai  sensi
dell'art. 162,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi delle unita'
o navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o  dello
Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai
consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a  deposito  e  ad
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali; 
  5. Unita' navali: le unita' o  navi  iscritte  nei  registri  degli
Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  che
esercitano attivita' di  cabotaggio,  di  rifornimento  dei  prodotti
petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di  bordo  delle
navi, nonche' adibite  a  deposito  ed  assistenza  alle  piattaforme
petrolifere nazionali; 
  6. Direzione generale: la Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorita' di sistema portuale,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibile.