Art. 5 
 
                             Istruttoria 
 
  1.  La  Direzione  generale  procede  all'esame  istruttorio  delle
domande pervenute secondo l'ordine  cronologico  di  ricezione  delle
stesse di concerto, ove necessario, con gli uffici  territoriali  del
Corpo delle capitanerie di porto per le verifiche occorrenti. 
  2. Concluso l'esame istruttorio,  la  Direzione  generale  richiede
all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  la  quantificazione
dell'ammontare dell'esonero contributivo sia in relazione a  ciascuna
singola domanda che alla somma complessivamente richiesta da tutti  i
richiedenti, distinta per annualita', ai fini del rispetto dei limiti
di spesa di cui all'art. 88 del decreto-legge richiamato e successive
modifiche ed integrazioni. 
  3. Qualora il totale degli esoneri contributivi riconoscibili  alla
generalita' dei richiedenti sia complessivamente superiore ai  limiti
di spesa previsti, l'entita' degli  esoneri  riconosciuti  a  ciascun
richiedente e' rideterminata per ciascuna  domanda  accolta  in  modo
proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.