Art. 5
Istruttoria
1. La Direzione generale procede all'esame istruttorio delle
domande pervenute secondo l'ordine cronologico di ricezione delle
stesse di concerto, ove necessario, con gli uffici territoriali del
Corpo delle capitanerie di porto per le verifiche occorrenti.
2. Concluso l'esame istruttorio, la Direzione generale richiede
all'Istituto nazionale della previdenza sociale la quantificazione
dell'ammontare dell'esonero contributivo sia in relazione a ciascuna
singola domanda che alla somma complessivamente richiesta da tutti i
richiedenti, distinta per annualita', ai fini del rispetto dei limiti
di spesa di cui all'art. 88 del decreto-legge richiamato e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Qualora il totale degli esoneri contributivi riconoscibili alla
generalita' dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti
di spesa previsti, l'entita' degli esoneri riconosciuti a ciascun
richiedente e' rideterminata per ciascuna domanda accolta in modo
proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.