Art. 6
Provvedimento di ammissione e pubblicita'
1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, la Direzione generale predispone la
graduatoria delle domande ammesse a beneficio distinta per ciascuna
unita' navale nei periodi 1° agosto/31 dicembre 2020 e 1° gennaio/31
dicembre 2021. La graduatoria e' pubblicata, nei modi di rito, sul
sito istituzionale http://www.mit.gov.it
2. La Direzione generale provvede, altresi', ad adottare, per
ciascuna domanda, apposito provvedimento di ammissione recante
l'indicazione dell'ammontare dell'esonero contributivo concesso per
ciascuna annualita'. I provvedimenti sono notificati ai richiedenti
nei modi di rito e all'Istituto nazionale della previdenza sociale
per i conseguenti adempimenti.
3. La Direzione generale provvede, infine, ad adottare apposito
provvedimento di rigetto nel caso di inammissibilita' della domanda
al beneficio da notificare ai richiedenti nei modi di rito.
4. La Direzione generale si riserva la facolta' di effettuare
controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle
informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o
fatti intervenuti o all'esito dei controlli effettuati sia accertata
l'insussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle
compensazioni, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio
di cui al presente decreto e si procede al recupero degli importi
erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.