Art. 6 
 
              Provvedimento di ammissione e pubblicita' 
 
  1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dall'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale,  la  Direzione  generale  predispone   la
graduatoria delle domande ammesse a beneficio distinta  per  ciascuna
unita' navale nei periodi 1° agosto/31 dicembre 2020 e 1°  gennaio/31
dicembre 2021. La graduatoria e' pubblicata, nei modi  di  rito,  sul
sito istituzionale http://www.mit.gov.it 
  2. La Direzione  generale  provvede,  altresi',  ad  adottare,  per
ciascuna  domanda,  apposito  provvedimento  di  ammissione   recante
l'indicazione dell'ammontare dell'esonero contributivo  concesso  per
ciascuna annualita'. I provvedimenti sono notificati  ai  richiedenti
nei modi di rito e all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
per i conseguenti adempimenti. 
  3. La Direzione generale provvede,  infine,  ad  adottare  apposito
provvedimento di rigetto nel caso di inammissibilita'  della  domanda
al beneficio da notificare ai richiedenti nei modi di rito. 
  4. La Direzione generale  si  riserva  la  facolta'  di  effettuare
controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle
informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o
fatti intervenuti o all'esito dei controlli effettuati sia  accertata
l'insussistenza  dei  requisiti  necessari  per  l'erogazione   delle
compensazioni, anche parziale, i richiedenti decadono  dal  beneficio
di cui al presente decreto e si procede  al  recupero  degli  importi
erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.