Art. 7 
 
                            Compensazione 
 
  1. I contributi riferiti al periodo 1° agosto  2020 -  31  dicembre
2021  gia'  versati  alla  data  di  adozione  del  provvedimento  di
accoglimento  delle  domande  di  esonero  saranno  compensati  dalle
imprese  interessate  attraverso  il  conguaglio  con  i   contributi
correnti,  secondo  modalita'  che  saranno  indicate   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.