Art. 7
Compensazione
1. I contributi riferiti al periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre
2021 gia' versati alla data di adozione del provvedimento di
accoglimento delle domande di esonero saranno compensati dalle
imprese interessate attraverso il conguaglio con i contributi
correnti, secondo modalita' che saranno indicate dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.