Art. 2 Norme generali 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. 2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC. 3. I singoli bandi/avvisi, nel rispetto e in attuazione delle disposizioni del presente decreto, indicano il costo massimo che puo' essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonche' per ciascuno dei relativi settori. 4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo alla spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi/avvisi. Il contributo per la realizzazione dei progetti puo' essere erogato dal Ministero direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unita' di ricerca, in un'unica soluzione anticipata o per quote di finanziamento, secondo quanto disciplinato dai singoli bandi/avvisi. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione o mancato versamento, da parte del Ministero, su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 5. Una percentuale del budget, stabilita dai singoli bandi/avvisi, dovra' essere destinata a progetti presentati da giovani professori/ricercatori di eta' inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione dei bandi/avvisi, che siano in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5, comma 2.