Art. 2 
 
                           Norme generali 
 
  1. Gli interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  realizzati
secondo modalita' procedurali di  tipo  valutativo,  in  applicazione
delle  disposizioni  di  cui  ai  successivi   articoli,   attraverso
l'ausilio di strumenti informatizzati. 
  2. I progetti possono riguardare  tematiche  relative  a  qualsiasi
campo di ricerca  nell'ambito  dei  macrosettori  di  ricerca  e  dei
relativi settori come determinati dall'ERC. 
  3. I singoli bandi/avvisi,  nel  rispetto  e  in  attuazione  delle
disposizioni del presente decreto, indicano il costo massimo che puo'
essere  previsto  da  ciascun  progetto  e  ripartiscono  il   budget
disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonche'  per  ciascuno
dei relativi settori. 
  4. Il sostegno  finanziario  in  favore  dei  progetti  di  ricerca
fondamentale e' previsto interamente nella forma di  contributo  alla
spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi/avvisi. Il contributo
per la realizzazione dei progetti puo' essere erogato  dal  Ministero
direttamente  agli  atenei/enti/istituzioni  sedi  delle  unita'   di
ricerca,  in  un'unica  soluzione   anticipata   o   per   quote   di
finanziamento, secondo quanto disciplinato dai singoli  bandi/avvisi.
Eventuali  importi  oggetto  di  recupero  nei  confronti   di   tali
atenei/enti/istituzioni  potranno  essere  compensati,  in  qualsiasi
momento, con detrazione o mancato versamento, da parte del Ministero,
su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi  anche
in base ad altro titolo. 
  5. Una percentuale del budget, stabilita dai singoli  bandi/avvisi,
dovra'  essere   destinata   a   progetti   presentati   da   giovani
professori/ricercatori di eta' inferiore  a  40  anni  alla  data  di
pubblicazione  dei  bandi/avvisi,  che  siano   in   possesso   delle
qualifiche di cui al successivo art. 5, comma 2.