Art. 3 
 
                Modalita' procedurali di valutazione 
 
  1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20  e  21  della
legge  30  dicembre  2010  n.  240,  modificati  dall'art.   64   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le  modalita'  di  valutazione  e
selezione dei progetti di ricerca fondamentale  si  articolano  nelle
seguenti fasi: 
    a. definizione, da parte del CNVR, dei criteri di valutazione dei
progetti e dei relativi  pesi,  secondo  canoni  di  imparzialita'  e
tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni approvate  da
organizzazioni internazionali  di  cui  l'Italia  e'  parte,  nonche'
ispirandosi  alle   migliori   pratiche   applicate   nei   programmi
dell'Unione europea  finalizzate  all'avanzamento  della  conoscenza.
Tali criteri e  pesi  dovranno  essere  espressamente  riportati  nei
singoli  bandi/avvisi,  che  indicheranno  altresi',  una  soglia  di
punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una soglia minima
per il possibile finanziamento, quest'ultima definita dal CNVR; 
    b. individuazione da parte del CNVR dei nominativi degli  esperti
chiamati a far parte  dei  Comitati  di  valutazione  (CdV),  qualora
previsti dal singolo  bando/avviso,  che  ne  determinera'  anche  il
numero e la composizione; 
    c. definizione, da parte del CNVR, delle «Linee  guida»  per  gli
eventuali CdV e  per  i  revisori  esterni,  che  saranno  pubblicate
contestualmente al bando/avviso; 
    d. individuazione per  ogni  progetto,  da  parte  dell'eventuale
competente CdV o dal CNVR, di tre revisori  esterni  scelti  mediante
procedura  telematica  in   grado   di   garantirne   l'anonimato   e
individuati, nel rispetto del criterio della competenza  scientifica,
nell'ambito di appositi elenchi gestiti  dalla  Commissione  europea,
dal Ministero  stesso  (REPRISE),  da  altre  istituzioni  nazionali,
internazionali e comunitarie e da banche dati, anche  internazionali,
individuate dal CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a
ciascun progetto, il competente CdV o il CNVR individua un  revisore,
detto «rapporteur», i cui  compiti  sono  descritti  alla  successiva
lettera f). La procedura di nomina e'  definita  nel  bando/avviso  e
garantisce che i revisori assicurino una valutazione  rispondente  ai
principi   di   trasparenza,   efficacia,   efficienza,   speditezza,
imparzialita' e assenza di conflitti di interesse; 
    e. per  ogni  progetto,  ciascun  revisore  esterno,  utilizzando
esclusivamente  il  sistema  informatico  dedicato  al  bando/avviso,
redige autonomamente e senza alcun contatto con  gli  altri  revisori
dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una  dettagliata
scheda di valutazione di almeno  500  caratteri  per  ogni  criterio,
nella quale deve evidenziare i punti di  forza  e  di  debolezza  del
progetto,  dandone  adeguata  motivazione,  ed  esprimere  per   ogni
criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNVR; 
    f. una volta completate le schede di valutazione, il «rapporteur»
deve redigere, sulla base anche  delle  valutazioni  formulate  dagli
altri  due  revisori,  un   dettagliato   Rapporto   di   valutazione
(Evaluation Summary Report - ESR) provvisorio, riportante un giudizio
qualitativo  e  un  punteggio  numerico,  sul  quale  dovra'   essere
acquisito il consenso degli altri revisori; 
    g. a seguito del consenso  espresso  dagli  altri  due  revisori,
l'ESR provvisorio diviene  automaticamente  definitivo;  in  caso  di
mancato raggiungimento del consenso, spetta al CdV  competente  o  al
CNVR, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo,  tenendo  conto
della valutazione formulata da ciascuno dei tre revisori incaricati; 
    h. al termine della procedura, i CdV  o  il  CNVR,  nel  rigoroso
rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro  stilando,
per ogni  settore,  la  graduatoria  dei  progetti  e  analizzano  le
richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone,  nel
rispetto delle regole stabilite nei singoli  bandi/avvisi,  il  costo
congruo ed il relativo finanziamento; 
    i. ad ogni coordinatore nazionale e' resa nota dal  Ministero  la
sola scheda ESR; 
    j. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate  dai  CdV  o
dal CNVR ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure  di
valutazione e selezione, il Ministero provvede alla pubblicazione dei
decreti di approvazione delle graduatorie fino all'esaurimento  delle
risorse disponibili; a tale scopo,  i  singoli  bandi/avvisi  possono
prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili  non  risultino
sufficienti per  garantire  il  finanziamento  di  tutti  i  progetti
classificati  «pari  merito»  in  base  al  punteggio  ottenuto,   un
ulteriore criterio di valutazione,  relativo  esclusivamente  a  tali
progetti, sia riservato  al  CNVR,  all'atto  della  definizione  dei
criteri di valutazione; 
    k.  il   Ministero   provvede,   entro   novanta   giorni   dalla
pubblicazione delle graduatorie, alla pubblicazione  dei  decreti  di
ammissione al finanziamento; 
    l. nei successivi novanta giorni il Ministero  eroga  i  relativi
contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto  di
ammissione al finanziamento, secondo le effettive  disponibilita'  di
cassa; 
    m. i nominativi dei componenti degli eventuali CdV e gli  elenchi
dei revisori, che hanno partecipato alla  procedura  di  valutazione,
sono resi pubblici dal Ministero alla  conclusione  dell'intero  iter
procedurale relativo al bando/avviso.