Art. 3 Modalita' procedurali di valutazione 1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, modificati dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le modalita' di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale si articolano nelle seguenti fasi: a. definizione, da parte del CNVR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, secondo canoni di imparzialita' e tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, nonche' ispirandosi alle migliori pratiche applicate nei programmi dell'Unione europea finalizzate all'avanzamento della conoscenza. Tali criteri e pesi dovranno essere espressamente riportati nei singoli bandi/avvisi, che indicheranno altresi', una soglia di punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una soglia minima per il possibile finanziamento, quest'ultima definita dal CNVR; b. individuazione da parte del CNVR dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di valutazione (CdV), qualora previsti dal singolo bando/avviso, che ne determinera' anche il numero e la composizione; c. definizione, da parte del CNVR, delle «Linee guida» per gli eventuali CdV e per i revisori esterni, che saranno pubblicate contestualmente al bando/avviso; d. individuazione per ogni progetto, da parte dell'eventuale competente CdV o dal CNVR, di tre revisori esterni scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato e individuati, nel rispetto del criterio della competenza scientifica, nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso (REPRISE), da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie e da banche dati, anche internazionali, individuate dal CNVR. All'interno della terna di revisori assegnata a ciascun progetto, il competente CdV o il CNVR individua un revisore, detto «rapporteur», i cui compiti sono descritti alla successiva lettera f). La procedura di nomina e' definita nel bando/avviso e garantisce che i revisori assicurino una valutazione rispondente ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, speditezza, imparzialita' e assenza di conflitti di interesse; e. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando/avviso, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale deve evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNVR; f. una volta completate le schede di valutazione, il «rapporteur» deve redigere, sulla base anche delle valutazioni formulate dagli altri due revisori, un dettagliato Rapporto di valutazione (Evaluation Summary Report - ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovra' essere acquisito il consenso degli altri revisori; g. a seguito del consenso espresso dagli altri due revisori, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso, spetta al CdV competente o al CNVR, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto della valutazione formulata da ciascuno dei tre revisori incaricati; h. al termine della procedura, i CdV o il CNVR, nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti e analizzano le richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi/avvisi, il costo congruo ed il relativo finanziamento; i. ad ogni coordinatore nazionale e' resa nota dal Ministero la sola scheda ESR; j. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dai CdV o dal CNVR ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il Ministero provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi/avvisi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non risultino sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNVR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione; k. il Ministero provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento; l. nei successivi novanta giorni il Ministero eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione al finanziamento, secondo le effettive disponibilita' di cassa; m. i nominativi dei componenti degli eventuali CdV e gli elenchi dei revisori, che hanno partecipato alla procedura di valutazione, sono resi pubblici dal Ministero alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando/avviso.