Art. 5 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 le universita' e
le  istituzioni  universitarie  italiane,  statali  e  non   statali,
comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad  ordinamento
speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero
e le AFAM. 
  2.  La   presentazione   dei   progetti   avviene   da   parte   di
professori/ricercatori di  ruolo  a  tempo  indeterminato  in  atenei
statali o non statali, di  ricercatori/tecnologi  di  ruolo  a  tempo
indeterminato di EPR, o docenti di prima e di  seconda  fascia  delle
AFAM, secondo quanto stabilito dai singoli bandi/avvisi. 
  3.  I  singoli  bandi/avvisi  possono  prevedere,  in  relazione  a
specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione
di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato e/o  i
tecnologi a tempo  determinato  degli  EPR.  Eventuali  procedure  in
favore dell'ambito connesso ad European Research Council ERC potranno
inoltre prevedere requisiti soggettivi diversi da quelli indicati nel
comma 2 e nella prima parte del presente comma per  la  presentazione
delle proposte progettuali. 
  4. In caso di sopravvenuta impossibilita' da parte del coordinatore
nazionale  del   progetto   alla   prosecuzione   dell'attivita'   di
coordinamento del progetto di ricerca,  valutata  dal  Ministero,  si
procedera' alla sostituzione con  altro  soggetto  indicato  all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione  alla  selezione,
laddove cio' sia previsto dal bando/avviso, o, in ogni caso,  secondo
le modalita' individuate dal bando/avviso medesimo. 
  Nel caso in cui il bando/avviso non preveda l'ipotesi di cui sopra,
sara' comunque possibile procedere alla sostituzione del coordinatore
nazionale del progetto con  uno  dei  responsabili  delle  unita'  di
ricerca coinvolte nel progetto o, nel caso di progetti con  una  sola
unita' di ricerca, con uno dei componenti dell'unita' stessa, purche'
nei predetti casi il sostituto sia in possesso degli stessi requisiti
previsti per il ruolo di coordinatore nazionale dal bando/avviso. 
  5. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti/istituzioni
sedi delle unita' operative. 
  6.  I  singoli  bandi/avvisi  possono  definire  le  modalita'  per
l'eventuale partecipazione ai progetti  di  organismi  di  ricerca  e
diffusione  della  conoscenza  di  cui  all'art.  2,  par.  83,   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014  e
successive modifiche e integrazioni, mediante affidamento di commesse
di ricerca, senza che i predetti organismi possano costituire  unita'
operative autonome.