Art. 5 Soggetti ammissibili 1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero e le AFAM. 2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, di ricercatori/tecnologi di ruolo a tempo indeterminato di EPR, o docenti di prima e di seconda fascia delle AFAM, secondo quanto stabilito dai singoli bandi/avvisi. 3. I singoli bandi/avvisi possono prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato e/o i tecnologi a tempo determinato degli EPR. Eventuali procedure in favore dell'ambito connesso ad European Research Council ERC potranno inoltre prevedere requisiti soggettivi diversi da quelli indicati nel comma 2 e nella prima parte del presente comma per la presentazione delle proposte progettuali. 4. In caso di sopravvenuta impossibilita' da parte del coordinatore nazionale del progetto alla prosecuzione dell'attivita' di coordinamento del progetto di ricerca, valutata dal Ministero, si procedera' alla sostituzione con altro soggetto indicato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, laddove cio' sia previsto dal bando/avviso, o, in ogni caso, secondo le modalita' individuate dal bando/avviso medesimo. Nel caso in cui il bando/avviso non preveda l'ipotesi di cui sopra, sara' comunque possibile procedere alla sostituzione del coordinatore nazionale del progetto con uno dei responsabili delle unita' di ricerca coinvolte nel progetto o, nel caso di progetti con una sola unita' di ricerca, con uno dei componenti dell'unita' stessa, purche' nei predetti casi il sostituto sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il ruolo di coordinatore nazionale dal bando/avviso. 5. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti/istituzioni sedi delle unita' operative. 6. I singoli bandi/avvisi possono definire le modalita' per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui all'art. 2, par. 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che i predetti organismi possano costituire unita' operative autonome.