Art. 6 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
    a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona
dedicati  ai  progetti  di  ricerca   da   professori,   ricercatori,
assegnisti,  dottorandi  e  qualunque  altra   figura   professionale
individuata dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, i costi relativi alla valorizzazione dei  mesi/persona  dedicati
ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi e  assegnisti  degli
enti pubblici di ricerca vigilati  dal  Ministero,  nonche'  i  costi
relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di
ricerca da docenti di prima e di seconda  fascia  delle  AFAM;  resta
ferma la possibilita', per  il  Ministero,  di  escludere  dai  costi
rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi/avvisi,
particolari categorie professionali tra quelle  indicate  dal  citato
art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e  per
il periodo in cui sono effettivamente  utilizzati  per  il  progetto,
applicando il criterio dell'ammortamento con le  modalita'  stabilite
nei singoli bandi/avvisi, nel rispetto delle normative applicabili  e
dei principi della buona prassi contabile; 
    c) costi dei servizi di consulenza scientifica  o  di  assistenza
tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    d) altri costi di esercizio quali, a titolo  esemplificativo,  ma
non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle  infrastrutture  di
ricerca,  pubblicazione  di  libri  e/o  di   articoli   su   riviste
scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open
data; missioni e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in
Italia e all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e
ad esso strettamente riconducibili; 
    e) spese generali, secondo quanto stabilito nel  successivo  art.
7.