Art. 6 Costi ammissibili 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi e assegnisti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, nonche' i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da docenti di prima e di seconda fascia delle AFAM; resta ferma la possibilita', per il Ministero, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi/avvisi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalita' stabilite nei singoli bandi/avvisi, nel rispetto delle normative applicabili e dei principi della buona prassi contabile; c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) altri costi di esercizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri e/o di articoli su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data; missioni e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia e all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.