Art. 7 
 
                           Spese generali 
 
  1. Le spese generali sono ammissibili  in  misura  forfettaria  sui
costi del personale o sul costo totale del progetto,  secondo  quanto
stabilito  dal  singolo  bando/avviso,  e   non   sono   soggette   a
rendicontazione. 
  2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, ai seguenti costi: 
    a) personale indiretto quali, ad  esempio,  costi  sostenuti  per
tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo,  fattorini,
magazzinieri, segretari e simili; 
    b) funzionalita' ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per
vigilanza, pulizia,  riscaldamento,  energia,  illuminazione,  acqua,
lubrificanti, gas vari; 
    c) funzionalita' operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per
comunicazioni,    corrispondenza    cancelleria,    fotoriproduzioni,
abbonamenti, materiali minuti, biblioteca; 
    d) assistenza al personale quali, ad esempio, costi sostenuti per
infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne,  antinfortunistica,
coperture assicurative; 
    e) funzionalita' organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti
per  attivita'  direzionale  non  tecnico-scientifica,   contabilita'
generale, acquisti; 
    f) costi generali inerenti ad  immobili  ed  impianti  quali,  ad
esempio,   costi   per   ammortamenti,   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria, assicurazioni, nonche' alla manutenzione  ordinaria  e
straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; 
    g) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le
spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi; 
    h) eventuali oneri  per  fideiussioni,  garanzie,  consulenze  ed
assistenze legali e/o amministrative; 
    i) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non  esposti
nelle voci di spesa di cui al precedente art. 6.