Art. 7 Spese generali 1. Le spese generali sono ammissibili in misura forfettaria sui costi del personale o sul costo totale del progetto, secondo quanto stabilito dal singolo bando/avviso, e non sono soggette a rendicontazione. 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi: a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili; b) funzionalita' ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari; c) funzionalita' operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca; d) assistenza al personale quali, ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative; e) funzionalita' organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attivita' direzionale non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti; f) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; g) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi; h) eventuali oneri per fideiussioni, garanzie, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative; i) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 6.