IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio, in particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie L 148  del  21
giugno 1996, con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito  in  legge
dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 25 marzo 2020, e,  in
particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n.108 del 27 aprile 2020; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il 16 maggio 2020; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», ed,  in
particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale: «in considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  recante  proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  ed,  in
particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale: «in considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.  133,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio  in  sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in  materia  di
trasporti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le  quali  il
direttore della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  ha
segnalato  la  potenziale  pericolosita'  della  variante   B.1.1.529
identificata in Sudafrica; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria,  rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero; 
  Considerato che le difficolta'  legate  all'imposizione,  da  parte
delle autorita' pubbliche, di misure  sanitarie  obbligatorie,  hanno
riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli  altri
Stati  membri  dell'UE  e  numerosi  Paesi  extra-UE,  con  rilevanti
ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela dei salumi  DOP
piacentini, riconosciuto  dal  Ministero  ai  sensi  della  legge  n.
526/1999, acquisita con protocollo n.  n.  0682860  del  30  dicembre
2021, come integrata con nota acquisita al protocollo n. 0012106  del
13 gennaio 2022 , di modifica temporanea, per un  periodo  di  dodici
mesi, dell'art. 2 del disciplinare di produzione,  con  la  quale  si
chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio  per  partita
da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione
di notevole criticita' che coinvolge l'intera filiera suinicola della
«Pancetta Piacentina» DOP; 
  Considerata la  carenza  infrastrutturale  e  di  manodopera  delle
aziende mangimistiche italiane, che ha  allungato  i  tempi  medi  di
consegna delle materie prime  per  l'alimentazione  dei  suini  negli
allevamenti iscritti al sistema di controllo della DOP in  questione,
creando  problematiche  logistiche  agli   stessi   allevamenti   che
comportano criticita' nell'organizzazione del  lavoro  nonche'  nella
gestione della tempistica delle consegne dei suini agli  stabilimenti
di macellazione ed ai salumifici; 
  Considerata che detta richiesta e' connessa alla pandemia  COVID-19
ed alla conseguente imposizione nel  territorio  italiano  di  misure
sanitarie obbligatorie, che  hanno  determinato  varie  problematiche
logistiche ed hanno provocato ulteriori effetti  negativi  sia  sulle
aziende mangimistiche; 
  Considerati, altresi' in tale contesto, i disagi legati al  settore
dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti  e  di
pneumatici,  che  hanno   generato   ritardi   rilevanti,   sia   nel
trasferimento dei suini  dagli  allevamenti  ai  macelli,  sia  nella
consegna delle parti anatomiche suine da questi ultimi ai salumifici,
con conseguenti difficolta' nel rispettare le tempistiche  prescritte
dal disciplinare della DOP in parola; 
  Considerato che l'aggravarsi delle criticita' succitate, unitamente
all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti  connessi  al
fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento
dell'operativita' degli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
e, quindi, la  modifica  dei  programmi  di  consegna  dei  suini  al
macello, comportando  l'allungamento  del  ciclo  di  allevamento  e,
conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini
destinati alla produzione di «Pancetta Piacentina» DOP; 
  Vista la dichiarazione,  resa  in  data  4  gennaio  2022  da  CSQA
Certificazioni, organismo di controllo della DOP Pancetta Piacentina,
attestante che il peso vivo medio in partita dei suini macellati  nei
primi undici mesi del 2021 e' stato pari a 171,51  kg,  che,  dall'11
novembre 2020 al 30 giugno 2021, gli allevamenti iscritti in  cui  e'
stato registrato un superamento del peso vivo  medio  della  partita,
sono stati 1.221 su un totale di  2.138  attualmente  riconosciuti  e
1.535 operativi, che nei primi undici mesi del 2021, i  suini  idonei
alla macellazione ma non consegnati, per effetto  delle  cause  sopra
indicate, che hanno superato il peso medio della partita  sono  stati
95.574, nei primi undici mesi del  2021,  i  macelli  coinvolti  sono
stati diciannove su un totale  di ventidue  operativi  e ventiquattro
riconosciuti, con un calo, quindi, rilevante nella  produzione  della
DOP; 
  Ritenuto di  non  poter  escludere  a  priori  che  altri  soggetti
iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere colpiti  da
tali effetti in futuro; 
  Considerato che, verosimilmente e  tenendo  presente  gli  elementi
forniti, tali cause non esauriranno realisticamente  i  loro  effetti
sui soggetti iscritti al sistema di  controllo  della  DOP  «Pancetta
Piacentina», alla conclusione dello stato  di  emergenza,  proclamato
con i provvedimenti sopra riportati; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento  dal  10%
al 15%, della percentuale del peso  medio  della  partita  dei  suini
destinati alla macellazione; 
  Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi  acquisiti,  sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea  di  che  trattasi,  affinche'  i  soggetti
iscritti al sistema di  controllo  della  DOP  «Pancetta  Piacentina»
colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale  ripristino
delle condizioni lungo la filiera della DOP, antecedenti  allo  stato
di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19; 
  Visto la comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Emilia  Romagna,
acquisita al  protocollo  n.  N.0012144  del  13  gennaio  2022,  che
conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela  e  dall'organismo
di   controllo,   esprimendo,   al   contempo,   parere    favorevole
all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Pancetta Piacentina», ai  sensi
del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012  e
dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Pancetta   Piacentina»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione della «Pancetta  Piacentina»  registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
1107/96 della  Commissione  del  12  giugno  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  -  Serie  L  148  del
21.6.1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Pancetta Piacentina» sara' in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per mesi dodici. 
    Roma, 21 gennaio 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero