Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   provvede   agli
adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
Stato, come disposto dal comma 160 dell'art. 1 della legge n. 145 del
2018.