Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come disposto dal comma 160 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.