Art. 2 Termine finale di efficacia del regime sperimentale 1. E' fissato al 31 dicembre 2022 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate» nonche' dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori». Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2021 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 87