Il MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMICA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94, «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato.»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»; Visto l'art. 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone l'introduzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo; Visto altresi', il suindicato art. 1, comma 536, della legge n. 178 del 2020, cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni applicative necessarie; Visto il successivo comma 537 che statuisce per tipologie di iniziative formative, realizzate attraverso universita' pubbliche e private o erogate da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi dai precedenti, il numero di crediti formativi universitari o di European credit transfer system, il volume di ore di lavoro di apprendimento garantiti e, altresi', la durata complessiva della formazione; Visto il comma 538 che prevede da parte dell'Istituto nazionale di statistica l'istituzione della sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive» al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537; Visto il comma 539 che dispone che il beneficio di cui al comma 536 e' riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'ispettorato territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Considerato che il citato art. 1, comma 536, della legge n. 178 del 2020, cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che le disposizioni per l'attuazione della agevolazione siano emanate «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato»; Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visti il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Ritenuto che l'agevolazione di cui al comma 536 e seguenti della legge n. 178 del 2020, rientri tra gli aiuti di cui ai citati regolamenti «de minimis», e che pertanto e' esente dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo. 2. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 3. L'aiuto e' espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda, che coincide con l'importo dell'aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.