Il MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
                           di concerto con 
                     IL MINISTRO DELL'ECONOMICA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo  2020,  n.  12,  e,  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione  in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  recante
disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario.»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 
  Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94, «Modifiche  alla  legge  5
agosto 1978, n.  468,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante norme di contabilita' generale  dello  Stato  in  materia  di
bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle   unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato.»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.»; 
  Visto l'art. 1, comma 536, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  che
dispone l'introduzione di  un  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  alle
imprese che sostengono  finanziariamente,  tramite  donazioni,  nella
forma di borse  di  studio,  iniziative  formative  finalizzate  allo
sviluppo e all'acquisizione di competenze  manageriali,  promosse  da
universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o
da  scuole  di  formazione  manageriale  pubbliche  e  private,   per
sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici  per
lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere  l'inserimento
di giovani neo-laureati nel sistema produttivo; 
  Visto altresi', il suindicato art. 1, comma 536, della legge n. 178
del 2020, cosi' come sostituito dall'art. 60-bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
che dispone che con decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono adottate, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, le disposizioni applicative necessarie; 
  Visto il successivo  comma  537  che  statuisce  per  tipologie  di
iniziative formative, realizzate attraverso universita'  pubbliche  e
private o erogate da istituti di formazione avanzata o da  scuole  di
formazione manageriale pubbliche o private diversi dai precedenti, il
numero  di  crediti  formativi  universitari  o  di  European  credit
transfer  system,  il  volume  di  ore  di  lavoro  di  apprendimento
garantiti e, altresi', la durata complessiva della formazione; 
  Visto il comma 538 che prevede da parte dell'Istituto nazionale  di
statistica l'istituzione della sottocategoria 85.43 «Istruzione  post
universitaria; formazione manageriale, master  post  lauream,  master
executive» al fine di identificare i soggetti di cui ai commi  536  e
537; 
  Visto il comma 539 che dispone che il beneficio di cui al comma 536
e' riconosciuto nel limite di una maggiore spesa  annua  pari  a  0,5
milioni di euro per gli anni 2022 e 2023; 
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  151,
che prevede  che  i  benefici  contributivi  o  fiscali  e  le  altre
agevolazioni  connesse  con  la  stipula  di   contratti   collettivi
aziendali o territoriali sono  riconosciuti  a  condizione  che  tali
contratti siano depositati in  via  telematica  presso  l'ispettorato
territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione,  con
le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed  enti  pubblici
interessati; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei  redditi  e
dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del
sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17
che prevede la  compensabilita'  di  crediti  e  debiti  tributari  e
previdenziali; 
  Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede  che
i soggetti titolari  di  partita  IVA  che  intendono  effettuare  la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, tra l'altro, dei  crediti  d'imposta  da  indicare  nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti  a  utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare,  gli  articoli
46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,
n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di  procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; 
  Considerato che il citato art. 1, comma 536, della legge n. 178 del
2020, cosi' come sostituito dall'art.  60-bis  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
prevede che le disposizioni per l'attuazione della agevolazione siano
emanate «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato»; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»,  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e il regolamento (UE) n.
717/2014  della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  Ritenuto che l'agevolazione di cui al comma 536  e  seguenti  della
legge n. 178 del 2020,  rientri  tra  gli  aiuti  di  cui  ai  citati
regolamenti «de minimis», e che pertanto e'  esente  dall'obbligo  di
notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato; 
  Visto l'art. 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  recante
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»
e in particolare l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e
di pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di  aiuti  di  Stato,  i  soggetti  pubblici  o  privati  che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le  relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  della  legge  5
marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115,  «Regolamento  recante  la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,
n. 234, e successive modifiche e integrazioni»; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art.  1,
commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
   1. Il  presente  decreto  reca  le  disposizioni  applicative  del
contributo,   sotto   forma   di   credito   d'imposta   utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'art. 1,  commi  da
536 a 539, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  per  sostenere
l'investimento  in  capitale  umano  in  settori  strategici  per  lo
sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento  di
giovani neolaureati nel sistema produttivo. 
  2. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa ai
sensi del regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo e  del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
  3. L'aiuto e' espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda,
che  coincide  con  l'importo  dell'aiuto   se   fosse   erogato   al
beneficiario sotto  forma  di  sovvenzione,  al  lordo  di  qualsiasi
imposta o altro onere.