Art. 11 
 
               Disposizioni finanziarie e monitoraggio 
 
   1. Le risorse indicate al precedente art. 10 sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778:  «Agenzia  delle  entrate  - Fondi  di
Bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di  consentire
la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24. 
  2.  Ai  fini  dell'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  della
corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   e   l'Agenzia   delle   entrate
concordano, entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e  di  interscambio
dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati
in compensazione ai sensi dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241,  e  alle  variazioni  eventualmente  intervenute
degli  importi  del  credito  d'imposta  a  seguito   di   revoca   o
rideterminazione.