Art. 11 Disposizioni finanziarie e monitoraggio 1. Le risorse indicate al precedente art. 10 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24. 2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Ministero dell'universita' e della ricerca e l'Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta a seguito di revoca o rideterminazione.