Art. 12 
 
                  Registro nazionale aiuti di Stato 
 
  1. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  provvede  agli
adempimenti previsti dagli  articoli  8,  9  e  14  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante  la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,
n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca prima di procedere
alla concessione dell'agevolazione verifica il rispetto dei massimali
stabiliti dai  regolamenti  di  riferimento  e  del  divieto  di  cui
all'art. 46 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  avvalendosi  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato.