Art. 12 Registro nazionale aiuti di Stato 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8, 9 e 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca prima di procedere alla concessione dell'agevolazione verifica il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti di riferimento e del divieto di cui all'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato.