Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in
Italia di  soggetti  non  residenti,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime
contabile  adottato,   che   sostengono   finanziariamente,   tramite
donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di
borse di studio, iniziative formative  finalizzate  allo  sviluppo  e
all'acquisizione di competenze manageriali, promosse  da  universita'
pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o  da  scuole
di formazione manageriale pubbliche e private. 
  2.  Il  credito  d'imposta  non  si  applica   alle   «imprese   in
difficolta'»,  cosi'  come  definite  dall'art.  2,  punto  18),  del
regolamento (UE)  n.  651/2014,  ovvero  alle  imprese  in  stato  di
scioglimento o  liquidazione  volontaria  e  sottoposte  a  procedure
concorsuali, quali fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.