Art. 4 Procedura di accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta 1. L'agevolazione e' riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. A tal fine, le universita' pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca ogni iniziativa formativa di cui al precedente art. 3, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio, finalizzate all'acquisizione di competenze manageriali promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. 3. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'universita' e della ricerca, per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022, e per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023. A tal fine, il Ministero dell'universita' e della ricerca controllera' la conformita' dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti dal precedente art. 3. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali, il Ministero dell'universita' e della ricerca emanera' un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 2020, per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento. 4. Il contributo puo' essere concesso, nel limite delle risorse stanziate, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio a copertura di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. 5. Il limite di spesa annua e' pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, per le donazioni effettuate nell'anno 2021, e 2023, per le donazioni effettuate nell'anno 2022. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate l'agevolazione verra' riconosciuta integralmente fino all'esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. 6. I soggetti di cui all'art. 2, successivamente al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al comma 3, formulano al Ministero dell'universita' e della ricerca istanza di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi necessari in merito. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero dell'universita' e della ricerca predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione. Il predetto elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione dell'agevolazione, secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi del successivo art. 11. 7. L'istanza di accesso di cui al comma 6 deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati: a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore; b) ammontare della donazione; c) ammontare del credito d'imposta richiesto. 8. Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto alle condizioni e nei limiti di importo previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.