Art. 4 
 
                 Procedura di accesso al contributo 
                  sotto forma di credito d'imposta 
 
   1. L'agevolazione e' riconosciuta previa verifica,  da  parte  del
Ministero dell'universita' e della  ricerca,  dell'ammissibilita'  in
ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel
rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. A tal fine, le universita' pubbliche e private, gli istituti  di
formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche  o
private comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca ogni
iniziativa formativa di  cui  al  precedente  art.  3,  deliberata  e
sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni  effettuate
nel   2022,   sotto   forma   di   borse   di   studio,   finalizzate
all'acquisizione di competenze manageriali  promosse  da  universita'
pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di
formazione manageriale pubbliche o private. 
  3.   Tali   comunicazioni   dovranno   pervenire    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca, per le donazioni ricevute nel 2021,
entro il 28 febbraio 2022, e per  le  donazioni  ricevute  nel  2022,
entro il 28 febbraio 2023. A tal fine, il Ministero  dell'universita'
e della ricerca controllera' la conformita'  dei  percorsi  formativi
erogati e sostenuti dalle suddette donazioni  rispetto  ai  requisiti
previsti dal precedente art. 3. Verificata la corrispondenza  tra  la
donazione di ogni singola impresa  e  la  destinazione  ai  fini  del
sostegno delle iniziative  formative  focalizzate  sullo  sviluppo  e
sull'acquisizione   di   competenze   manageriali,    il    Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   emanera'   un   decreto   di
individuazione delle  imprese  che  potranno  richiedere  il  credito
d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della  legge  n.
178 del 2020, per  le  donazioni  effettuate,  per  ciascun  anno  di
riferimento. 
  4. Il contributo puo' essere concesso,  nel  limite  delle  risorse
stanziate, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino
al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento  per  le
grandi  imprese  dell'importo   delle   donazioni   effettuate   fino
all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno
2022, nella forma di  borse  di  studio  a  copertura  di  iniziative
formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di  competenze
manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti
di  formazione  avanzata  o  da  scuole  di  formazione   manageriale
pubbliche e private. 
  5. Il limite di spesa annua e' pari a 500 mila  euro  per  ciascuno
degli anni 2022, per le donazioni effettuate nell'anno 2021, e  2023,
per le donazioni effettuate nell'anno 2022. Qualora  l'ammontare  dei
crediti d'imposta complessivamente richiesti  alle  imprese  per  uno
specifico anno  solare  risultasse  superiore  alle  somme  stanziate
l'agevolazione verra' riconosciuta integralmente fino all'esaurimento
delle  risorse  disponibili,   seguendo   l'ordine   cronologico   di
presentazione delle istanze. 
  6. I soggetti di cui all'art. 2,  successivamente  al  decreto  del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  di  cui  al  comma  3,
formulano al Ministero dell'universita' e della  ricerca  istanza  di
accesso all'agevolazione fornendo tutti  i  documenti  giustificativi
necessari in merito. In base alle istanze  ricevute  e  alle  risorse
finanziarie    complessivamente     disponibili,     il     Ministero
dell'universita' e della ricerca  predispone  l'elenco  dei  soggetti
ammessi a fruire dell'agevolazione. Il predetto elenco  e'  trasmesso
all'Agenzia delle  entrate  prima  della  comunicazione  ai  soggetti
beneficiari della concessione dell'agevolazione, secondo le modalita'
concordate con l'Agenzia medesima ai sensi del successivo art. 11. 
  7. L'istanza di accesso  di  cui  al  comma  6  deve  contenere  la
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i  seguenti
dati: 
    a)  elementi  identificativi  del  soggetto  beneficiario  e  del
soggetto promotore; 
    b) ammontare della donazione; 
    c) ammontare del credito d'imposta richiesto. 
  8. Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente
decreto  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  importo  previsti  dai
regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.