Art. 5 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
   1.  Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena  il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.   L'utilizzo   in
compensazione del  credito  d'imposta  e'  ammesso  a  decorrere  dal
quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  data
comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte
del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.  L'ammontare  del
credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non  deve  eccedere
l'importo  riconosciuto  dal  Ministero  dell'universita'   e   della
ricerca, pena lo scarto del modello F24. 
  2. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che  hanno  ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto  bloccato
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea, l'utilizzazione  in  compensazione  del  credito
d'imposta  e'  altresi'  sospesa   fino   alla   data   dell'avvenuta
restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero. 
  3. Le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito, di
competenza del Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  saranno
comunicate all'Agenzia delle entrate con le stesse modalita' con  cui
viene trasmesso l'elenco iniziale dei beneficiari.