Art. 5 Modalita' di fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e' ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, pena lo scarto del modello F24. 2. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta e' altresi' sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero. 3. Le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito, di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, saranno comunicate all'Agenzia delle entrate con le stesse modalita' con cui viene trasmesso l'elenco iniziale dei beneficiari.