Art. 6 
 
                 Obblighi documentali e dichiarativi 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta alle imprese, i
soggetti promotori delle iniziative formative di  cui  al  precedente
art. 3, commi 2 e 3, comunicano al Ministero dell'universita' e della
ricerca, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  l'esatta  denominazione
sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i  correlati
corsi di formazione  sostenuti  dalle  borse  di  studio  attivate  a
seguito delle  donazioni.  Tale  dichiarazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  sara'
sottoscritta dal legale  rappresentante,  in  forma  riepilogativa  e
dovra' essere accompagnata dalla  delibera  degli  organi  accademici
competenti e dall'asseverazione del Collegio dei Revisore dei  conti,
e fara' fede ai fini del decreto  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca di cui all'art. 4, comma 3. 
  2. Ai fini dei successivi controlli  di  competenza  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  il  soggetto  promotore   delle
iniziative formative di  cui  al  precedente  art.  3,  comma  1,  e'
comunque  tenuto  a  rendere  disponibile,   oltre   alla   relazione
illustrativa delle attivita' svolte: 
    a) l'asseverazione del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  che
dovra' attestare  la  corrispondenza  tra  il  versamento  effettuato
dall'impresa a favore del soggetto  promotore,  le  borse  di  studio
attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a  fronte  della
donazione ricevuta; 
    b) copia  del  bonifico  effettuato  dall'impresa  a  favore  del
soggetto  promotore  in  cui  nella  causale  risulti   espressamente
«versamento effettuato ai sensi dell'art. 1,  commi  da  536  a  539,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l'investimento in
capitale umano in settori strategici  per  lo  sviluppo  economico  e
sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani  neo-laureati
nel sistema produttivo»; 
    c) la convenzione e la  lettera  d'intenti  sottoscritta  tra  il
soggetto promotore e l'impresa donatrice ai  fini  della  regolazione
del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio  da
attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma  ditisco,
eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini,  i
docenti del corso, gli esami finali e i  lavori  di  esame  finale  -
project work o tesina - e ogni altro elemento ritenuto utile ai  fini
dell'agevolazione  in  esame,  sottoscritta  da  ambo  le   parti   e
successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo; 
    d) la  documentazione  di  cui  al  percorso  formativo  relativa
all'avviso in cui vengono riportate le  borse  di  studio  finanziate
dalle  donazioni  dell'impresa,  al  verbale  di   selezione   e   di
assegnazioni delle borse di  studio,  al  registro  presenza,  se  le
lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle  stesse,  ai
verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai  lavori
finali di PW e di tesina,  ai  verbali  degli  esami  finali  e  alle
attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU; 
  3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca potra' richiedere,
sia ai soggetti promotori  che  ai  soggetti  beneficiari,  ulteriore
documentazione probatoria, anche ai fini  dei  controlli  di  cui  al
successivo art. 7 e, comunque, non oltre  i  termini  necessari  alla
conclusione dell'eventuale procedura di recupero di cui all'art. 7.