Art. 6 Obblighi documentali e dichiarativi 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta alle imprese, i soggetti promotori delle iniziative formative di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3, comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'esatta denominazione sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i correlati corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito delle donazioni. Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sara' sottoscritta dal legale rappresentante, in forma riepilogativa e dovra' essere accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall'asseverazione del Collegio dei Revisore dei conti, e fara' fede ai fini del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'art. 4, comma 3. 2. Ai fini dei successivi controlli di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, il soggetto promotore delle iniziative formative di cui al precedente art. 3, comma 1, e' comunque tenuto a rendere disponibile, oltre alla relazione illustrativa delle attivita' svolte: a) l'asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, che dovra' attestare la corrispondenza tra il versamento effettuato dall'impresa a favore del soggetto promotore, le borse di studio attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a fronte della donazione ricevuta; b) copia del bonifico effettuato dall'impresa a favore del soggetto promotore in cui nella causale risulti espressamente «versamento effettuato ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo»; c) la convenzione e la lettera d'intenti sottoscritta tra il soggetto promotore e l'impresa donatrice ai fini della regolazione del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio da attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma ditisco, eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini, i docenti del corso, gli esami finali e i lavori di esame finale - project work o tesina - e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'agevolazione in esame, sottoscritta da ambo le parti e successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo; d) la documentazione di cui al percorso formativo relativa all'avviso in cui vengono riportate le borse di studio finanziate dalle donazioni dell'impresa, al verbale di selezione e di assegnazioni delle borse di studio, al registro presenza, se le lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle stesse, ai verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai lavori finali di PW e di tesina, ai verbali degli esami finali e alle attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU; 3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca potra' richiedere, sia ai soggetti promotori che ai soggetti beneficiari, ulteriore documentazione probatoria, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 7 e, comunque, non oltre i termini necessari alla conclusione dell'eventuale procedura di recupero di cui all'art. 7.