Art. 7 Controlli 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca esegue controlli a campione al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. In tali casi, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero dell'universita' e della ricerca, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo le modalita' concordate ai sensi del successivo art. 11, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi.