Art. 7 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca esegue controlli a
campione al fine di accertare i casi  di  indebita  fruizione,  anche
parziale, del credito d'imposta. In tali casi, il Ministero, ai sensi
dell'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
recupera il relativo importo,  maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  2.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero dell'universita' e della ricerca, che previe verifiche  per
quanto di competenza, provvede al recupero. 
  3. Ai fini dei controlli di cui  al  presente  articolo,  l'Agenzia
delle  entrate  trasmette  al  Ministero  dell'universita'  e   della
ricerca, secondo le modalita' concordate ai sensi del successivo art.
11, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in  compensazione  il
credito d'imposta, con i relativi importi. 
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano le disposizioni in materia di  liquidazione,  accertamento,
riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi.