Art. 8 Cause di revoca del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero dell'universita' e della ricerca: a. nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto; b. nel caso in cui la documentazione presentata ai sensi dell'art. 6, contenga elementi non veritieri o sia incompleta; c. in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. 2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 1 del presente decreto.