Art. 8 
 
                Cause di revoca del credito d'imposta 
 
   1. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero dell'universita'
e della ricerca: 
    a. nel caso in cui venga accertata  l'insussistenza  di  uno  dei
requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto; 
    b.  nel  caso  in  cui  la  documentazione  presentata  ai  sensi
dell'art. 6, contenga elementi non veritieri o sia incompleta; 
    c. in caso di accertamento  della  falsita'  delle  dichiarazioni
rese. 
  2. Sono fatte salve  le  eventuali  conseguenze  di  legge  civile,
penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del
beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal precedente
art. 7 comma 1 del presente decreto.