Art. 9 
 
                               Cumulo 
 
   1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto  e'  cumulabile
con  altre  misure  di  aiuto  aventi  a  oggetto  le  stesse   spese
ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensita' massime
di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n.  1408/2013  e
n. 717/2014 della Commissione europea.