Art. 9 Cumulo 1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensita' massime di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 della Commissione europea.