IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, comma 73, che, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432.2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; Visto il comma 74 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale detto credito d'imposta e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021; Visto, ancora, il comma 75 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il credito d'imposta di cui al comma 73 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; Visto il comma 76 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del predetto credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74; Visto altresi' il comma 77 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 destinando i conseguenti risparmi alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito d'impresa; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante «Criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici, ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunita' gli imballaggi in legno (15 01 03) e gli imballaggi in carta e cartone (15 01 01); Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101]; Acquisito il concerto espresso dal Ministro dello sviluppo economico; Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 1, par. 1, lettera f), punto iii, della direttiva 2015/1535, trasmessa con nota del 21 ottobre 2020 dal Ministero dello sviluppo economico; Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, n. 22 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266; Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli «imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 1, comma 73 della legge n. 145/2018 che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 74 e con le modalita' indicate al comma 75 del medesimo articolo; Decreta: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma 74, nonche' i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.