IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha  ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 73, che,  al  fine  di  incrementare  il  riciclaggio  delle
plastiche miste  e  degli  scarti  non  pericolosi  dei  processi  di
produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero
dei rifiuti solidi  urbani,  in  alternativa  all'avvio  al  recupero
energetico, nonche' al fine di  ridurre  l'impatto  ambientale  degli
imballaggi e il livello dei  rifiuti  non  riciclabili  derivanti  da
materiali da imballaggio,  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,
riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti  realizzati  con
materiali provenienti dalla raccolta differenziata  degli  imballaggi
in  plastica,  ovvero  che  acquistano  imballaggi  biodegradabili  e
compostabili secondo la normativa UNI EN 13432.2002, o derivati dalla
raccolta differenziata  della  carta  e  dell'alluminio,  un  credito
d'imposta nella misura del 36  per  cento  delle  spese  sostenute  e
documentate per i predetti acquisti; 
  Visto il comma 74 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ai  sensi
del quale detto credito d'imposta e' riconosciuto fino a  un  importo
massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario,  nel  limite
massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni  2020  e
2021; 
  Visto, ancora, il comma 75 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,
ai sensi del quale il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  73  e'
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta di riconoscimento  del  credito.  Esso  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e'  soggetto  al
limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244. Il credito e' utilizzabile a decorrere  dal  1°  gennaio  del
periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati  effettuati
gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione
del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle   compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma  sono  stanziati  su  apposito
capitolo  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo  trasferimento  alla
contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; 
  Visto il comma 76 dell'art. 1 della citata legge n. 145  del  2018,
ai sensi del quale con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  (ora  Ministro  della  transizione
ecologica), da adottarsi di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
economico e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad  attestare
la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi  secondo  la
vigente normativa  europea  e  nazionale,  nonche'  i  criteri  e  le
modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del  predetto  credito
d'imposta, anche al fine di assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di
spesa annui di cui al comma 74; 
  Visto altresi' il comma 77 dell'art. 1 della citata  legge  n.  145
del 2018, che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
comma  97,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  destinando  i
conseguenti risparmi alla copertura dell'onere  derivante  dal  comma
74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
ai componenti del reddito d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni e, in  particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in  materia  di
crediti d'imposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare,  gli  articoli
46 e 47 concernenti dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, in  particolare,  l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  29  dicembre  2016,  n.  266  recante  «Criteri
operativi  e  le  procedure   autorizzative   semplificate   per   il
compostaggio di comunita' di rifiuti  organici,  ai  sensi  dell'art.
180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e,
in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i  rifiuti  e  materiali
ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio  di  comunita'  gli
imballaggi in legno (15 01 03) e gli imballaggi in  carta  e  cartone
(15 01 01); 
  Visto il decreto  5  febbraio  1998  recante  l'individuazione  dei
rifiuti non pericolosi  sottoposti  alle  procedure  semplificate  di
recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto  legislativo  5
febbraio 1997,  n.  22  e,  in  particolare,  la  voce  «16.  Rifiuti
compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la  produzione
di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103]  e
la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101]; 
  Acquisito  il  concerto  espresso  dal  Ministro   dello   sviluppo
economico; 
  Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi  dell'art.
1,  par.  1,  lettera  f),  punto  iii,  della  direttiva  2015/1535,
trasmessa con nota del 21 ottobre 2020 dal Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Considerato che gli imballaggi in carta e in legno,  costituiti  da
sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del  decreto
ministeriale 5 febbraio 1998, n. 22 e  del  decreto  ministeriale  29
dicembre 2016, n. 266; 
  Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura,  di  poter
includere gli imballaggi in carta  e  cartone  e  in  legno  tra  gli
«imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle
disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002; 
  Ritenuta la necessita' di emanare  le  disposizioni  procedurali  e
applicative necessarie  alla  concessione  del  contributo  stabilito
dall'art. 1, comma 73 della legge n.  145/2018  che  garantiscano  il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 74 e  con  le  modalita'
indicate al comma 75 del medesimo articolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all'art. 1,
comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui  fissati  dal  comma
74, nonche'  i  requisiti  tecnici  e  le  certificazioni  idonee  ad
attestare, secondo la  vigente  normativa  europea  e  nazionale,  la
natura ecosostenibile dei prodotti  e  degli  imballaggi  ammissibili
all'agevolazione.