Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 e' riconosciuto a tutte le imprese che acquistano: a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: 1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; 2) gli imballaggi in legno non impregnati; c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta; d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.