Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1
e' riconosciuto a tutte le imprese che acquistano: 
    a) prodotti finiti realizzati  con  materiali  provenienti  dalla
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; 
    b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili
secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: 
      1) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli
imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli  imballaggi  in
carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli
normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli  imballaggi  in
carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e
compostabili; 
      2) gli imballaggi in legno non impregnati; 
    c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivati  dalla   raccolta
differenziata della carta; 
    d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta
differenziata dell'alluminio.