Art. 3 Requisiti tecnici e certificazioni 1. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi di cui all'art. 2 possiedono i requisiti tecnici di seguito indicati: a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b) la conformita' alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); c) la biodegradabilita' e la compostabilita' per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) e' dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni: a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato; b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato. 3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b), e' dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformita' alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17. 4. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera c), degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati e' dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformita' alla norma UNI EN 13432:2002.