Art. 3 
 
                          Requisiti tecnici 
                          e certificazioni 
 
  1. Per poter  beneficiare  dell'agevolazione  di  cui  al  presente
decreto, i prodotti e gli imballaggi di cui all'art. 2  possiedono  i
requisiti tecnici di seguito indicati: 
    a) contenuto di materiale riciclato  uguale  o  maggiore  al  30%
proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01  02  «Imballaggi  di
plastica» e 19 12 04  «Plastica  e  gomma  prodotti  dal  trattamento
meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera a); 
    b) la conformita' alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche
prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di  riciclo  e  di
altri materiali a base cellulosica di  riciclo  da  utilizzarsi  come
aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti»  o  UNI
10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie  -  miscele  di  materie
plastiche eterogenee a base di  poliolefine  provenienti  da  residui
industriali e/o da materiali  da  post-consumo  destinate  a  diverse
tecnologie di  trasformazione»  o  UNI  10667-17  «Materie  plastiche
prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche  eterogenee
provenienti da residui industriali e/o da materiali  da  post-consumo
destinate a processi di riduzione in  impianti  siderurgici»,  per  i
prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); 
    c) la biodegradabilita' e la compostabilita' per  gli  imballaggi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); 
    d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore  al  70%
per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); 
    e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore  al  50%
per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 
  2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettere a),
d) ed e) e' dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni: 
    a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla  base  di  una
verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo  di
valutazione della conformita' accreditato ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 nell'ambito di  uno  schema  di  certificazione  sul
contenuto di riciclato; 
    b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla  base  di  una
verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione
della conformita'  accreditato  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
765/2008  che  attesti  il  contenuto  di  riciclato,  dichiarato  in
conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; 
    c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)  conforme  alla
norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata  da  un
organismo di valutazione della conformita' accreditato ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato. 
  3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b),
e'  dimostrato  attraverso  una   certificazione   che   attesti   la
conformita' alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17. 
  4. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera c),
degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno  non
impregnati e' dimostrato attraverso una certificazione che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13432:2002.