Art. 4 Agevolazione concedibile 1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 e' riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. 3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 4. Il credito di imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.