Art. 4 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1
e' riconosciuto nella misura del 36 per cento delle  spese  sostenute
in ciascuno degli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  dei  prodotti  e
degli imballaggi di cui all'art. 2,  comma  1,  fino  ad  un  importo
massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel
rispetto del limite complessivo di un milione di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021. 
  2. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  recante  il  testo  unico
delle imposte sui redditi. 
  3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da  apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro
di assistenza fiscale. 
  4. Il credito di  imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista da normativa nazionale, regionale o europea.